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Proposte dell’I.T.B.Italia inerenti l'art.16 della Finanziaria 2007

San Benedetto del Tronto | Con la collaborazione dello studio Diritto Navigazione di San Benedetto del Tronto per le "Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici".

di Giuseppe Ricci *


"Queste nostre proposte sono state inviate a vari Parlamentari ed in particolare a quelli eletti nella nostra Provincia:
L'On Renzo Lusetti, il Sen. Amedeo Ciccanti e l'On. Andrea Ricci hanno assicurato il loro interessamento, mediante interventi nei rispettivi rami del Parlamento affinché l’art.16, venga rivisitato, come sotto riportato, al fine di non penalizzare la categoria degli imprenditori turistici balneari nonché la stessa economia collegata al turismo balneare

All'art.16 punto “a) classificazione, a decorrere dal 1 gennaio 2007, delle aree manufatti, pertinenze demaniali e specchi acquei, nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi, concessi per utilizzazione a d’uso pubblico di normale valenza turistica.

L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio, con proprio provvedimento da emanare entro e non oltre il 01.06.2007, significando che per le regioni inadempienti l'accertamento sarà demandato alle Autorità Marittima competente per territorio.

Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è la B. Una quota percentuale pari al 10% delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di Bilancio derivanti dall'utilizzo della aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio.

( per evitare che si ripeta la stessa situazione verificatasi con la non applicazione della legge 494 del 93 da porte delle Regioni, chiediamo che debbono essere inseriti forti deterrenti che possano penalizzare quelle inadempienti).

All'art.16 punto 2 e punto 2.1. per le pertinenze destinate all'attività commerciali, terziario-direzionale e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del Mercato immobiliare per la zona di riferimento.

Qualora i valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare non siano disponibili, occorrerà riferirsi a quelli del più vicino Comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione. (il moltiplicatore 6.5 così come previsto, viene da noi considerato altamente penalizzante, e pertanto si richiede la totale eliminazione del paragrafo dove peraltro rientra la differenziazione secondo la grandezza in percentuali crescenti)

Art.16 punto 2.2. lettera e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il transito gratuito alla battigia

(si ritiene opportuno fare delle precisazioni al riguardo ovvero sostituire la parola “arenile” con “battigia”per evitare che l’area in concessione per la posa ombrelloni vada fuori controllo a discapito del cliente e dell’immagine turistica dei nostri litorali. Per questo motivo nei comuni rivieraschi sono stati predisposti ampi tratti di arenile destinati alla libera fruizione da parte dell'intera collettività)

All'art.16 punto 3 : All'art.03 del D.L. 05.10.1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 04.12.1993, n.494, è aggiunto il seguente comma: 4 bis -Ferme restando le disposizioni di cui all'art.10 L.16.03.2001, n.88, che ha modificato l'art.01 comma 2 della L..04.12.1993, n.494, le concessioni potranno avere durata da 6 a non oltre 50 anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare.

(questo punto viene maggiormente chiarito per evitare che possibili ed errate interpretazioni possano, in futuro, penalizzare la categoria).

* Presidente I.T.B.Italia

11/11/2006





        
  



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