Tasse sulle insegne: "Ecco alcune precisazioni" della Confesercenti
San Benedetto del Tronto | In merito alle lamentele da parte dei commercianti che denunciano di ricevere bollettini di pagamento per la tassa sulle insegne anche se non dovuta.
Si precisa quanto segue"L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente".
Sull'interpretazione di questa norma molte sono state le voci contrastanti, debitamente condite da voli pindarici che a volte hanno fatto perdere di vista la realtà delle cose soprattutto per i casi di pluralità di insegne , per i famosi 5 metri quadri e per il concetto di insegna.Si Precisa che "In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di 5 mq" vale a dire nei limiti della superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Per cui si può dire che anche per il legislatore fiscale è insegna "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta." Il comma 6 dell'art. 2-bis in esame aggiunge poi che tale scritta deve avere "la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica".
E così sono state inserite nel novero delle insegne di esercizio alcuni mezzi pubblicitari sui quali in passato ci sono stati molte dissertazioni, come ad esempio le targhe dei professionisti, che non hanno motivo di essere esclusi da tale classificazione nel momento in cui la norma definisce come tali le insegne che individuano il luogo di svolgimento di un'attività economica.
La stessa soluzione è stata riservata alle insegne esposte in esercizi commerciali in franchising visto che è del tutto irrilevante, ai fini del prelievo, il rapporto contrattuale che lega il titolare del marchio ed il suo concessionario di uso.
Un altro aspetto affrontato dalla circolare riguarda le insegne che contengono l'indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita: anche in tale ipotesi si deve riconoscere la qualificazione di insegna di esercizio, poiché in questo caso la scritta è di per sé idonea ad indicare al pubblico, sia pure indirettamente, il luogo di svolgimento dell'attività economica.
Ben diverso è invece il caso in cui queste insegne vengono esposte in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché mediante una simile scelta viene manifestato in modo ancor più evidente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita.
Ci auspicavamo che nella nuova finanziaria il governo avesse richiarito ulteriormente quello che era il complesso funzionamento di tale esenzione, ciò non è avvenuto ma noi nel nostro piccolo speriamo di aver fatto cosa gradita ai commercianti riassumendo in breve i dettagli della legge .
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16/01/2004
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