Cerca
Notizie locali
Rubriche
Servizi

Tutti gli alluvionati possono far causa civile al ministero dei LL.PP.

San Benedetto del Tronto | A concorrere alla responsabilità civile del Ministero dei Lavori Pubblici sono una serie di principi e di norme contenute nella Costituzione.

di Dott. Arch. Giampietro Lucadei

Gli alluvionati che hanno subito danni a seguito dell'esondazione del fiume Tronto che il 10 aprile 1992 ha provocato danni gravissimi alle abitazioni ed alle attività economiche, ora hanno una carta in più per avvalersi e far causa al Ministero dei LL.PP. per vedersi risarcire per intero tutti i danni subiti da tale tragico evento. A dare questo maggior impulso è stata la condanna penale dell'Ing. Vincenzo Mattiolo a anni due e mesi tre di reclusione, con sentenza del 14/07/2003 emanata dal Dott. Riganti, giudice del Tribunale di Ascoli Piceno presso la sede distaccata di San Benedetto del Tronto.

Infatti, l'Ing. Mattiolo,  all'epoca dei fatti, era Ingegnere Capo del Provveditorato alle Opere Pubbliche delle Marche, oltre che  progettista dei lavori sul fiume Tronto tra il 1978 ed il 1985,  lavori ritenuti sbagliati e causa dell'esondazione del fiume Tronto. In questa sua doppia veste di dirigente e progettista delle opere del Fiume Tronto era già stato condannato dalla Corte dei Conti per lo stesso reato, insieme ad altri suoi colleghi del Provveditorato di Ancona, a risarcire, per miliardi di lire, lo Stato dei soldi spesi per gli interventi eseguiti e per gli interventi successivi di ripristino della originale larghezza dell'asta fluviale.

A concorrere alla responsabilità civile del Ministero dei Lavori Pubblici sono una serie di principi e di norme contenute nella Costituzione (art. 28 "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti Pubblici"), nel Codice Civile (artt 2043 – 2049 – 2051).

In base a questi principi e norme, ora tutti gli alluvionati possono far causa civile di risarcimento di tutti i danni patiti all'epoca (danno emergente, danno emergente indiretto e lucro cessante – il mancato guadagno e la perdita subita nel tempo dei guadagni usuali) ricorrendo al Tribunale delle Acque presso la Corte di Appello di Ancona, tribunale civile speciale che si occupa della materia idrica (fiumi, torrenti, laghi, ecc).

Tenendo presente che l'Ing. Mattiolo era funzionario dello Stato, il risarcimento va richiesto direttamente al Ministero dei Lavori Pubblici, suo ente di appartenenza. La causa civile non dovrà tendere a stabilire un  colpevole, già identificato nell'Ing. Mattiolo, ma solo al fine di ottenere la quantificazione ed il risarcimento, già genericamente riconosciuto dal giudice penale. Da mettere in evidenza che gli alluvionati debbono far predisporre una nuova perizia sulla base di quelle già eseguite a suo tempo per le provvidenze a fondo perduto erogate dalla Regione Marche con la L.R. 17/93 e sua successiva modifica L.R.30/94 che prevedeva solo un risarcimento parziale per un danno parziale subito (danno emergente).

La nuova perizia deve, volendo, essere estesa a tutti i danni subiti (danni indiretti e lucro cessante) che fa avvicinare di molto al vero danno subito dagli alluvionati. Naturalmente, il risarcimento a fondo perduto non verrà detratto dal calcolo totale in quanto, per effetto della Legge n°438 del 27/10/95 (Ulteriori disposizioni a favore  delle zone alluvionate nel novembre 1994) la quale si estende per equipollenza di diritto anche al caso del Fiume Tronto), i contributi pubblici, erogati a sostegno delle imprese e dei cittadini residenti nelle zone alluvionate  non dovevano concorrere alla formazione del reddito, cioè non doveva essere dichiarato all'interno della propria dichiarazione dei redditi e essere considerati un aiuto momentaneo per i disagi subiti.

Non solo. Ma se si considerano i contributi a fondo perduto effettivamente distribuiti per l'alluvione nel 1992 esse sono stati erogati in 5 anni a piccole percentuali per un totale del 60% sul danno ripristinato e del 24% sul solo danno emergente senza ripristino tanto che gli alluvionati nemmeno hanno avvertito tale contributo; contributo che si riduce di circa la metà per chi lo ha dichiarato all'erario pagandoci le tasse e totalmente annullato con le spese delle perizie, il 30% di mora per i versamenti Irpef, Inail, Inps ecc. per aver protratto i pagamenti dopo sei mesi, oltre agli interessi attivi venuti meno e interessi passivi per l'utilizzo di conti scoperti o per i mutui accesi per il ripristino del danno.

In pratica gli alluvionati non hanno avuto quasi nulla a fondo perduto ma solo aiuti momentanei poi dissolti nel nulla.  Oggi è possibile richiedere l'intero danno al Ministero dei Lavori Pubblici, datore di lavoro dell'Ing. Mattiolo.

11/05/2004





        
  



5+5=

Altri articoli di...

ilq

Una serata di emozioni e scoperte

ASPIC Psicologia di San Benedetto del Tronto presenta il Centro Psiconutrizionale

Betto Liberati