Risolvere i problemi delle aree incolte, giardini, cortili
Ascoli Piceno | L'inosservanza delle disposizioni contenute in questa ordinanza comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 ad 150,00.
Con ordinanza sindacale n. 196 del 10 maggio u.s., il sindaco Piero Celani, premesso che sono giunte ripetute segnalazioni circa lo stato di incuria, degrado o abbandono in cui versano alcune aree incolte, giardini, cortili o depositi all'aperto nell'ambito del territorio comunale e considerato che lo stato di incuria in cui versano molte aree, invase da erbacce ed arbusti, occupate da materiali allo stato di abbandono, con presenza di ristagni d'acqua, animali morti e materiale putrescente, genera proliferazione di insetti ed animali nocivi ed è indecoroso per la città, anche tenuto conto della vocazione turistica della stessa, ha ritenuto necessario adottare misure dirette ad evitare che queste aree continuino ad essere occupate da immondizie o materiale putrescibile, provvedendo ad una rigorosa e razionale regolamentazione della pulizia delle aree scoperte entro i fabbricati ed interposte ad essi, come pure delle aree e delle strade private.
Per questo ha disposto con propria ordinanza che i proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico, nonché i concessionari di aree pubbliche, provvedano.
1) con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti: - alla ordinaria pulizia; - allo sfalcio dell'erba alta (in modo che il manto erboso non superi 20 cm. di altezza) ed al taglio dei rovi ivi insistenti; - alla potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non debordino ad altezza inferiore a mt. 5,00; - ad eliminare la presenza di animali morti e materiale putrescente; - a sgomberare i materiali allo stato di abbandono; - alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare cattivi odori, presenza di escrementi , avanzi di pasti ed altre lordure.
2) con regolarità, ogni volta sia necessario, allo scopo di combattere la proliferazione di insetti in detti siti: - ad effettuare periodici interventi di derattizzazione e di disinfestazione larvicida ed adulticida; - ad evitare che l'acqua ristagni nei recipienti domestici o da giardino o nei sottovasi dei fiori per più giorni per evitare lo sviluppo delle larve, e comunque coprire vasche e bidoni con zanzariere o teli impermeabili; - a coprire oggetti e contenitori ove possa raccogliersi acqua piovana con teli impermeabili o coperchi; - a non abbandonare nell'ambiente contenitori, oggetti e materiali vari (quali bidoni, copertoni d'auto, lastre alveolari di polistirolo, ecc.) che possano riempirsi o consentire il ristagno di acqua piovana.
3) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti: - alla copertura e protezione di materiali sfusi e/o polverulenti; - a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell'azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita; - a raccogliere in appositi contenitori tutti i materiali polverulenti suscettibili di dispersione eolica in modo da impedire la formazione di pulviscolo.
Con la stessa ordinanza, inoltre, i proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico, nonché i concessionari di aree pubbliche, ad effettuare le operazioni elencate ai precedenti punti 1), 2) e 3) comunque in maniera totale e radicale nel periodo tra il 1 aprile d il 31 maggio di ogni anno.
L'inosservanza delle disposizioni contenute in questa ordinanza comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 ad 150,00 E' ammessa la facoltà di pagamento in misura ridotta di 50,00 da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
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11/05/2004
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