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Risolvere i problemi delle aree incolte, giardini, cortili

Ascoli Piceno | L'inosservanza delle disposizioni contenute in questa ordinanza comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Con ordinanza sindacale n. 196 del 10 maggio u.s., il sindaco Piero Celani, premesso che sono giunte ripetute segnalazioni circa lo stato di incuria, degrado o abbandono in cui versano alcune aree incolte, giardini, cortili o depositi all'aperto nell'ambito del territorio comunale e considerato che lo stato di incuria in cui versano molte aree, invase da erbacce ed arbusti, occupate da materiali allo stato di abbandono, con presenza di ristagni d'acqua, animali morti e materiale putrescente, genera proliferazione di insetti ed animali nocivi ed è indecoroso per la città, anche tenuto conto della vocazione turistica della stessa, ha ritenuto necessario adottare misure dirette ad evitare che queste aree continuino ad essere occupate da immondizie o materiale putrescibile, provvedendo ad una rigorosa e razionale regolamentazione della pulizia delle aree scoperte entro i fabbricati ed interposte ad essi, come pure delle aree e delle strade private.

Per questo ha disposto con propria ordinanza che i proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico, nonché i concessionari di aree pubbliche, provvedano.

1) con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti: - alla ordinaria pulizia; - allo sfalcio dell'erba alta (in modo che il manto erboso non superi 20 cm. di altezza) ed al taglio dei rovi ivi insistenti; - alla potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non debordino ad altezza inferiore a mt. 5,00; - ad eliminare la presenza di animali morti e materiale putrescente; - a sgomberare i materiali allo stato di abbandono; - alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare cattivi odori, presenza di escrementi , avanzi di pasti ed altre lordure.

2) con regolarità, ogni volta sia necessario, allo scopo di combattere la proliferazione di insetti in detti siti: - ad effettuare periodici interventi di derattizzazione e di disinfestazione larvicida ed adulticida; - ad evitare che l'acqua ristagni nei recipienti domestici o da giardino o nei sottovasi dei fiori per più giorni per evitare lo sviluppo delle larve, e comunque coprire vasche e bidoni con zanzariere o teli impermeabili; - a coprire oggetti e contenitori ove possa raccogliersi acqua piovana con teli impermeabili o coperchi; - a non abbandonare nell'ambiente contenitori, oggetti e materiali vari (quali bidoni, copertoni d'auto, lastre alveolari di polistirolo, ecc.) che possano riempirsi o consentire il ristagno di acqua piovana.

3) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti: - alla copertura e protezione di materiali sfusi e/o polverulenti; - a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell'azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita; - a raccogliere in appositi contenitori tutti i materiali polverulenti suscettibili di dispersione eolica in modo da impedire la formazione di pulviscolo.

Con la stessa ordinanza, inoltre, i proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico, nonché i concessionari di aree pubbliche, ad effettuare le operazioni elencate ai precedenti punti 1), 2) e 3) comunque in maniera totale e radicale nel periodo tra il 1 aprile d il 31 maggio di ogni anno.

L'inosservanza delle disposizioni contenute in questa ordinanza comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 E' ammessa la facoltà di pagamento in misura ridotta di € 50,00 da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

11/05/2004





        
  



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