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RC AUTO: Procedura Rimborso quote dei premi illegittimamente pagate

| SAN BENEDETTO - Istruzioni per l'uso, seconda parte.

di Pamela Calabria

È fatta! Ormai è stato incontestabilmente riconosciuto il diritto per il consumatore di agire giudizialmente per il risarcimento del danno conseguente alla accertata violazione da parte di determinate compagnie assicurative delle norme in materia di concorrenza e mercato: è possibile, pertanto, ed oserei dire doveroso anche se a volte si risolverà in una richiesta di poche centinaia di euro, chiedere il rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagate per gli anni che vanno dal 1995 al 2000, entrambi compresi. Cosa aspettiamo allora? È proprio a questo punto che cominciano, però, a sorgere i primi dubbi che, per quanto possibile, si cercherà in questa sede, semplificando la questione il più possibile, di fugare.

Domanda lecita ed opportuna: come fare per stabilire l'ammontare dei danni? È presto detto: occorrerà sommare i premi RCA netti dal 1995 al 2000 e calcolare il 20 per cento della somma ed il gioco è fatto! Il risultato darà la quantificazione del rimborso. Si tenga ben presente, però, che il premio da prendere in considerazione è solo quello per RC Auto netto ossia decurtato di eventuali somme aggiuntive relative a polizze collaterali quali furto, incendio ecc..

A questo punto, se il consumatore riterrà la somma da recuperare, come dire, "interessante" dovrà muoversi così: la procedura di recupero dovrà iniziare necessariamente con la "messa in mora" da parte del consumatore della assicurazione "incriminata". Il primo dovrà provvedere a spedire - si noti bene - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una lettera alla seconda con la quale si intenderà richiedere formalmente la restituzione o meglio il rimborso di quanto preteso dall'assicurazione con l'illecito aumento dei premi. Piccola ma fondamentale precisazione: se nel corso degli anni interessati dalla possibilità del rimborso si è cambiata, anche più di una volta, la compagnia assicurativa occorrerà inoltrare tante lettere quante sono state le compagnie coinvolte dal 1995 al 2000 tenendo presente, comunque, che se dal 1995 si è mantenuta la stessa compagnia, non ci sono decadenze ma se si è cambiata compagnia più di cinque anni fa, è decaduto il diritto di richiedere danni alla vecchia. Potranno, di conseguenza, essere richiesti soltanto quelli di pertinenza della nuova.

E se a causa di un improvviso raptus di follia ci si è sbarazzati di quell'incredibile numero di fogli, foglietti, ricevute, scontrini … che ci assillano tornando sempre a "galla" nei nostri cassetti? No problem: se non si ha più a disposizione la documentazione necessaria ossia polizze assicurative e ricevute dei premi pagati è sempre possibile richiederla per iscritto all'agenzia. Questa tuttavia, potrebbe rifiutarsi di consegnare le suddette copie ma ciò non vi fermerà né tanto meno dovrà scoraggiarvi dal momento che sarà comunque possibile inviare la lettera (sempre raccomandata con ricevuta di ritorno per una questione probatoria) di richiesta dei danni alla Compagnia assicuratrice presso la sua sede legale oltre che all'Agenzia di riferimento specificando che non è stato possibile quantificare con precisione il danno in quanto la richiesta di documentazione inoltrata all'agenzia di zona non ha avuto risposta ed allegando, naturalmente, copia della richiesta rimasta inevasa.

La saggezza popolare, però, ci insegna che a volte non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire! In questo caso ossia se la compagnia non dà seguito alla richiesta di rimborso entro 15 giorni dal ricevimento della stessa è possibile ricorrere al Giudice di Pace e introdurre, così, con o senza l'ausilio di un legale, a seconda dell'entità del valore della controversia ed, in alcuni casi, a discrezione dell'interessato, la fase giudiziale. È bene avvertire che il suddetto Giudice adìto è competente a dirimere le controversie il cui valore non superi 5 milioni delle vecchie lire (entità che difficilmente verrà superata) e che, comunque, la parte, in questo caso il consumatore-attore, può stare in giudizio personalmente soltanto nelle cause il cui valore non eccede € 516,46.

L'intero procedimento richiede costi modesti a carico dell'attore-consumatore comunque rimborsati in caso (pressoché certo!) di soccombenza della controparte-compagnia assicurativa ed il tutto si risolverà in tempi piuttosto brevi … almeno nella sua prima fase …….. ma questa è un'altra storia che al più presto ci si ripromette di affrontare! Restate in contatto!!
II PARTE

24/02/2003





        
  



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