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Tracciabilità delle operazioni sopra i 1000 euro, istruzioni per l'uso

Ascoli Piceno | Dal 6 dicembre, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità”, la soglia limite per effettuare pagamenti in contanti scende a 1.000 euro (il limite precedente era di 2.500 Euro).

Il provvedimento è quindi già in vigore, in attesa della sua conversione in legge. Le persone che intendono utilizzare il denaro contante per effettuare operazioni di pagamento possono continuare a farlo ma solo per importi inferiori ai 1.000 Euro per ogni singola operazione. Se l'operazione comporta un utilizzo dei contanti pari o superiore ai 1.000 Euro è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili come ad esempio carte di credito, (vedasi la conveniente Confcommercio CARD allegata), assegni non trasferibili, bonifici bancari.

L'importo in contanti di 1.000 Euro deve considerarsi riferito alla somma complessiva dell'operazione unitaria: pertanto è vietato anche suddividere "artificiosamente" un unico importo pari o superiore ai 1.000 Euro in più pagamenti, per stare al di sotto della soglia prevista. La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con sanzione minima di 3.000 euro (15.000 euro in caso di violazioni superiori a 50.000 euro).

Conseguentemente:

- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla menzionata soglia, tali da apparire artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007);

- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5 del D.Lgs. 231/2007);

- il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 8 del D.Lgs. 231/2007);

- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro (art. 49, comma 12 del D.Lgs. 231/2007);

- i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente la soglia sopra citata entro il 31 dicembre 2011. Le banche e Poste Italiane S.p.A. saranno tenute a dare ampia diffusione e informazione riguardo a tale disposizione (art. 49, comma 13 del D.Lgs. 231/2007).

Con la modifica dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (disposizioni antiriciclaggio), i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dello stesso d.lgs. 231/07, tra cui banche, intermediari finanziari, confidi, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, professionisti (definizione che include ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori o commercianti, CAF e patronati) che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni relative all'uso del contante e dei titoli al portatore, ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

23/12/2011





        
  



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