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Bando concorso erogazione contributi per il sostegno alle locazioni residenziali private 2006

Monteprandone | La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune

Art. 1 – OGGETTO
Il presente bando di concorso ha per oggetto l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a beneficio dei conduttori di immobili che sostengono un canone eccessivamente oneroso, rispetto al propria situazione economica familiare.

Art. 2 – REQUISITI
Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari conduttori di immobili in possesso dei seguenti requisiti:
OGGETTIVI
a) contratto di locazione, regolarmente registrato ai sensi di legge e che abbia ad oggetto un alloggio di proprietà sia pubblica che privata ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (popolare) o comunque non soggetto alla generale disciplina degli alloggi E.R.P.;
b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad €. 530,00;
c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A1, A 8 e A9;
SOGGETTIVI
d) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso solo se munito di regolare permesso o carta di soggiorno rilasciato ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs 25.7.1998 n. 286;
e) residenza anagrafica nel Comune di Monteprandone e nell’alloggio per il quale si chiede il contributo;
f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.44/97 e successive modificazioni.
g) Capacità economica del nucleo familiare definita in base al valore ISEE per l’accesso al contributo:
g)1 per la fascia A, il valore ISEE non superiore ad una pensione minima INPS pari ad €. 5.558,54 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 25%;g2) per la fascia B, il valore ISEE non superiore al limite di accesso all’edilizia popolare stabilita per l’anno 2006 in €. 13.343,00, rispetto al quale l’incidenza del canone locativo risulti non inferiore al 35%.
Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monoparentale.
La Giunta Comunale ha stabilito che il contributo da assegnare viene incrementato di una percentuale pari al 25% a coloro che rientrano nelle seguenti categorie:
- Nucleo familiare in cui siano presenti ultrasessantacinquenni;
- Presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità pari o superiore al 67%;
- Presenza nel nucleo familiare di componenti disabili di cui all’art. 3 della legge 104/1992;
- Famiglie con numero componenti maggiore di cinque;
- Nucleo familiare composto da una sola persona con reddito da lavoro dipendente o da pensione;
- Nucleo familiare composto da un solo genitore e presenza di figli minori;
- Presenza di sfratto esecutivo;
Art. 3 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Ai fini della determinazione della capacità economica familiare va presentata la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai sensi del D.lgs. n. 109/1998, così come modificato dal D.lgs. n. 130/2000.
Il richiedente deve dichiarare i redditi percepiti da tutti i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico ed inoltre quello percepito dalla ulteriore diversa famiglia anagrafica eventualmente convivente nello stesso appartamento. Per l’accertamento del requisito di cui al precedente art.2 lett. g), nella dichiarazione sostitutiva unica il reddito di riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata ai fini fiscali nel corso dell’anno 2006 (redditi anno 2005) ed il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell’imposta di registro.

Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune – via Limbo 1 o scaricabile dal sito Internet del Comune: www.comune.monteprandone.ap.it/.
La domanda va, di regola, presentata dal titolare del rapporto locativo.
Qualora la domanda pervenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nel medesimo appartamento ha presentato domanda di contributo.
Al momento della presentazione dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda, pena esclusione dal contributo, la seguente documentazione:
- Dichiarazione sostitutiva unica e/o attestazione ISEE (redditi anno 2005).
- Copia del contratto d’affitto;
- Copia di tutte le ricevute del canone d’affitto dell’anno 2006 fino alla presentazione della domanda;
- Procedimento esecutivo di sfratto (se presente);
- Qualsiasi altro documento possa essere ritenuto necessario.
La domanda di contributo non verrà ammessa qualora:
- sia compilata in modo illeggibile;
- sia presentata fuori termine;
- sia compilata parzialmente;
- non sia firmata dal richiedente.

Art. 5 – VERIFICHE
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese in sede di domanda di contributo, sono sottoposte a verifiche e controlli, conformemente alla vigente normativa statale in materia.
Le dichiarazioni false, comporteranno l’esclusione dalla graduatoria e la conseguente decadenza dal contributo e saranno perseguite ai sensi di legge.

Art. 6 – DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
I contributi integrativi per il pagamento dei canoni locativi sono determinati in misura tale da ridurre l’incidenza del canone annuo sul valore ISEE a seconda della fascia di appartenenza:
• fino al 25% per le famiglie in possesso del requisito ISEE di cui al precedente art.2 lett. g.1), entro il limite massimo di €. 2.779,27 annui. In ogni caso il contributo mensile andrà calcolato dividendo l’importo massimo di €. 2.779,27 per 12 mensilità;
• fino al 35% per le famiglie in possesso del requisito ISEE di cui al precedente art.2 lett. g.2), entro il limite massimo di €. 1.389,64 annui. In ogni caso il contributo mensile va calcolato dividendo l’importo massimo di €. 1389,64 per 12 mensilità.
Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all’ammontare del canone di locazione.

Art. 7 – NON CUMULABIILITA’ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi, compresi quelli per l’autonoma sistemazione connessi con l’evento sismico del 1997 (articolo 7 dell’Ordinanza Ministro degli Interni n. 2688 del 28/09/1997 e successive modificazioni) per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2006 ).
In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare :
- l’importo richiesto/già percepito;
- la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.
Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.
Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 8 – RIPARTIZIONE FONDI DISPONIBILI
I fondi a disposizione verranno ripartiti tra le due graduatorie, in ragione dell’ammontare di contributi concedibili per le domande di ciascuna graduatoria. Nel caso particolare in cui il fondo a disposizione, risulti insufficiente a soddisfare interamente tutte le richieste, si procederà ad una ripartizione delle risorse tra le due fasce (A e B) in maniera proporzionale a quello che sarebbe dovuto essere il contributo effettivo.

Art. 9 – MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’integrazione sarà erogata, agli aventi diritto, in un’unica soluzione.
Ai fini dell’erogazione del contributo i richiedenti dovranno presentare copie delle ricevute dei pagamenti del canone d’affitto effettuati dopo la presentazione della domanda. Il contributo sarà determinato sulle mensilità risultanti dalle copie delle ricevute presentate.

Art. 10 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Monteprandone, entro e non oltre il giorno 26 Ottobre 2006, pena l’esclusione dal bando stesso. In caso di trasmissione della documentazione tramite raccomandata, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Art. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono richiesti.

19/09/2006





        
  



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