La caccia è regolarmente aperta dal 2 settembre
Ascoli Piceno | Ecco le modifiche apportate al calendario venatorio ed al prelievo in deroga rispetto al Calendario venatorio regionale ufficiale.
La caccia è regolarmente aperta dal 2 settembre con le seguenti specifiche:
- è consentito cacciare, in deroga alla direttiva comunitaria, lo storno. Il prelievo in parola è ammesso con i mezzi di cui all’art. 13 comma 1, della l. 157/92 e dell’art. 27 della l.r. 7/95 esclusivamente nelle forme dell’appostamento fisso e temporaneo nelle giornate 2 – 3 - 6 – 9 – 17 - 20 – 27 - 30 del mese di settembre nonché dal 1° ottobre al 30 novembre per 5 ( cinque ) giorni la settimana, con esclusione del martedì e del venerdì, e dal 1° dicembre al 14 dicembre per 3 ( tre ) giorni la settimana, a scelta del cacciatore, sempre con esclusione del martedì e del venerdì.
Al prelievo in discorso sono ammessi i cacciatori iscritti agli ambiti territoriali della regione marche che abbiano provveduto a far vidimare l’apposito spazio nel tesserino venatorio regionale il quale dovrà essere restituito al comune di residenza e da detto ente trasmesso alla regione marche onde consentire la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti organi statali e l’i.n.f.s. ai fini della rendicontazione prevista dalla direttiva 79/409/cee.
Il prelievo in questione soggiace al rispetto di un numero massimo giornaliero e stagionale di capi abbattibili fissato rispettivamente in n. 20 e n. 200 per ciascun cacciatore. il prelievo in deroga è permesso unicamente nei terreni agricoli siti nei versanti delle aste fluviali, secondo l’elencazione in calce, caratterizzati dalla presenza di vigneti, uliveti e frutteti purché in costanza dei frutti pendenti: litorale tra gabicce e pesaro – fiume foglia – rio genica – torrente arzilla – fiume metauro - litorale tra metauro e cesano – fiume cesano – litorale tra cesano e misa - fiume misa – litorale tra fiume misa e fosso rubiano – fosso rubiano - fiume esino – litorale tra esino e musone – fiume musone - rio fiumarella o bellaluce – fiume potenza – fosso pilocco – torrente asola – fiume chienti – litorale tra chienti e tenna – fiume tenna – fosso valloscura – rio petronilla – fiume ete vivo – fosso del mulinello-fosso di san biagio – fiume aso – rio canale - torrente menocchia – torrente san egidio – fiume tesino – torrente albula e limitatamente alle parti del territorio ricadenti nella regione marche: fiume conca – fiume marecchia – torrente marano – torrente tavollo – fiume uso - torrente ventena – fiume tronto – fiume tevere – fiume savio – fiume vibrata.
L’individuazione di cui sopra è comunque soggetta a rispetto dell’esercizio dell’attività nel raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti specializzati. tale limitazione non si applica: nel litorale tra gabicce e pesaro – fiume foglia – rio genica – torrente arzilla – fiume metauro - litorale tra metauro e cesano – fiume cesano – litorale tra cesano e misa - fiume misa – litorale tra fiume misa e mosso rubiano – fiume esino – litorale tra esino e musone – fiume musone - fiume potenza – fiume chienti – fiume tenna – fiume ete vivo – fiume aso – torrente menocchia – e limitatamente alle parti del territorio ricadenti nella regione marche: fiume conca – fiume marecchia – torrente marano – torrente tavolo. Di dare atto che il prelievo di storni può essere sospeso, su richiesta dell’i.n.f.s., qualora siano accertati gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie.
Allo scopo di orientare l’attività di controllo nel corso delle successive stagioni venatorie, le province provvedono ad effettuare un’istruttoria tecnica sui danni rilevati secondo le indicazioni fornite nell’intesa sancita in sede di conferenza tra stato, le regioni e le province autonome in data 29 aprile 2004.
- è consentita nei giorni 2 – 3 – 6 – 9 settembre la caccia solamente alle specie: tortora, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia da appostamento dalle ore 5.30 alle ore 10.30.
- è consentita nei giorni 2 – 3 settembre la caccia alla specie quaglia anche con l’uso del cane solo fino alle ore 10.30, con il limite di prelievo giornaliero pari a cinque (5) capi.
- è altresì consentito l’allenamento dei cani da caccia nei giorni 7 – 10 - 13 settembre nel rispetto delle prescrizioni dettate dal calendario venatorio già pubblicato.
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01/09/2006
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