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Dal 2 settembre sarà possibile cacciare solo alcune specie

| ANCONA - Presa d’atto della giunta regionale della sospensiva del TAR. La quaglia solo il 2 e 3 settembre. In conformità alle direttive comunitarie, consentito prelievo storno in prossimità di vigneti e frutteti per prevenire danni alle coltivazioni

Si potrà cacciare il 2 - 3- 6 e 9 settembre solo la tortora, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia. Mentre la caccia alla quaglia è ammessa solo il 2 e 3 settembre. E’ quanto ha deciso oggi la giunta regionale nella prima seduta dopo la pausa estiva, adottando una deliberazione che prende atto dell’ordinanza sospensiva del TAR e adegua le disposizioni del calendario venatorio 2006-2007 al parere espresso dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. In sostanza, non si potranno cacciare nelle prime quattro giornate, l’allodola e le specie ornitiche acquatiche, per le quali si dovrà attendere il 17 settembre. In particolare, per la tortora , la cornacchia grigia, la gazza e la ghiandaia è prevista solo la caccia da appostamento, mentre per la quaglia anche l’uso del cane. Per quest’ultima specie il limite giornaliero del carniere è di 5 unità prelevabili negli orari tra le 5:30 e le 10:30. Per quanto riguarda la caccia alla quaglia sono stati tenuti in considerazione i rilevamenti dei centri di inanellamento marchigiani, adibiti al monitoraggio delle permanenze delle diverse specie. La permanenza della quaglia sul territorio marchigiano, infatti, è stata favorita dalle particolari condizioni meteorologiche.

L’allenamento dei cani da caccia è consentito nei giorni 7 -10-e 13 settembre così come previsto nel calendario già pubblicato.

Nel corso della seduta, la giunta regionale ha anche convenuto sull’opportunità di rivedere l’intero ordinamento dell’attività venatoria, attraverso uno strumento legislativo che sia aggiornato e conforme alle direttive europee.

L’esecutivo ha quindi approvato una seconda deliberazione in conformità al decreto del 16 agosto scorso n. 251 con lo scopo di uniformare il prelievo in deroga alle direttive comunitarie. In via sperimentale e unicamente per prevenire danni alle coltivazioni agricole è ammesso il 2-3-6-9-17-20-27 e 30 settembre il prelievo in deroga dello Storno per un numero massimo di 20 esemplari al giorno e 200 a stagione per ogni cacciatore. Il prelievo è ammesso solo nei terreni agricoli siti nei versanti delle aste fluviali, in prossimità di vigneti, uliveti e frutteti nel raggio di 100 metri.

Questo l’elenco dettagliato dei siti ammessi: Litorale tra Gabicce e Pesaro – Fiume Foglia – Rio Genica – Torrente Arzilla – Fiume Metauro - Litorale tra Metauro e Cesano – Fiume Cesano – Litorale tra Cesano e Misa - Fiume Misa – Litorale tra Fiume Misa e Fosso Rubiano – Fosso Rubiano - Fiume Esino – Litorale tra Esino e Musone – Fiume Musone - Rio Fiumarella o Bellaluce – Fiume Potenza – Fosso Pilocco – Torrente Asola – Fiume Chienti – Litorale tra Chienti e Tenna – Fiume Tenna – Fosso Valloscura – Rio Petronilla – Fiume Ete Vivo – Fosso del Mulinello-Fosso di San Biagio – Fiume Aso – Rio Canale - Torrente Menocchia – Torrente San Egidio – Fiume Tesino – Torrente Albula e limitatamente alle parti del territorio ricadenti nella Regione Marche: Fiume Conca – Fiume Marecchia – Torrente Marano – Torrente Tavollo – Fiume Uso - Torrente Ventena – Fiume Tronto – Fiume Tevere – Fiume Savio – Fiume Vibrata.

La limitazione dell’attività nel raggio di 100 metri non si applica nel Litorale tra Gabicce e Pesaro – Fiume Foglia – Rio Genica– Torrente Arzilla - Fiume Metauro- Litorale tra Metauro e Cesano – Fiume Cesano – Litorale tra Cesano e Misa - Fiume Misa – Litorale tra Fiume Misa e Mosso Rubiano – Fiume Esino – Litorale tra Esino e Musone – Fiume Musone - Fiume Potenza – Fiume Chienti – Fiume Tenna – Fiume Ete Vivo – Fiume Aso – Torrente Menocchia – e limitatamente alle parti di territorio marchigiano: Fiume Conca – Fiume Marecchia – Torrente Marano – Torrente Tavolo.

I cacciatori ammessi a tale prelievo sono quelli iscritti agli Ambiti Territoriali della Regione Marche che abbiano provveduto a far vidimare l’apposito spazio nel tesserino venatorio regionale il quale dovrà essere restituito al Comune di residenza e da questo alla Regione Marche per consentire la relazione finale di applicazione ai fini della rendicontazione prevista dalla Direttiva 79/409/CEE.

01/09/2006





        
  



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