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Interpellanza sul bando di gara per la gestione del calore

Ascoli Piceno | Il servizio di gestione del calore è affidato alla ATI Idrotermica Sanitaria grazie a continue proroghe

Premesso che, con delibera di giunta n. 126 del 13 luglio 2005 è stata approvata la proroga del contratto, rep. n. 28503 del 4/03/2005, stipulato con l’Associazione Temporanea di Imprese, costituta tra l’Idrotermica Sanitaria di Ciannavei Giuseppe & C. S.n.c. (Capogruppo) e SATO S.r.l. (Associata), con il quale l’Amministrazione ha affidato il servizio di gestione calore degli edifici di competenza comunale (d’ora in poi più semplicemente definito gestione calore), dall’ 1/1/2005 con scadenza al 30/06/2005; la durata di tale proroga fu stabilita in mesi tre, dal 1° luglio 2005 al 30 settembre 2005, a condizione che la suddetta A.T.I. concedesse uno sconto di almeno il 5% sul prezzo offerto in sede di gara;

sempre con tale atto fu incaricato il dirigente competente a predisporre gli atti di gara ad evidenzia pubblica per il servizio di gestione calore limitatamente ad 1 anno (1/10/2005 - 30/09/2006), nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi, con possibilità di recesso da parte del Comune, prima della scadenza, al fine di consentire all’Amministrazione stessa di poter affidare “in house” (senza gara) il servizio alla Società Piceno Gas Distribuzione S.r.l., partecipata dal Comune o sua controllata, previa modifica statutaria, o assumere altra decisione;

fu deliberato inoltre di prorogare con la durata di mesi 3, dal 1 luglio 2005 al 30/09/2005, i contratti stipulati con la ditta COPEMA s.r.l. e con la ditta Bartolini S.n.c. , anch’essi scaduti il 30/06/2005, relativi alla fornitura dei combustibili: GPL e gasolio, al fine di uniformare, per tutti i contratti in argomento, i termini di scadenza al 30/09/2005; il dirigente fu incaricato, inoltre, di predisporre gli atti di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento delle forniture dei suddetti combustibili limitatamente ad 1 anno (1/10/2005 - 30/09/2006) nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di forniture, con possibilità di recesso da parte del Comune, prima della scadenza, al fine di consentire all’Amministrazione stessa di poter affidare “in house” (senza gara) il servizio alla società Piceno Gas Distribuzione S.r.l., partecipata dal Comune o sua controllata, previa modifica statutaria, o assumere altra decisione;

la giunta, con tale atto, decise di avvalersi della Società Piceno Gas Vendita S.r.l. Unipersonale, società indirettamente partecipata dal Comune e controllata dalla Soc. Piceno Gas Distribuzione, quale capogruppo, per la fornitura del gas naturale relativa agli edifici di competenza comunale, mediante stipula di apposita convenzione-quadro disciplinante i rapporti tra le parti interessate, compresa la situazione contrattuale esistente, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale entro il 30/09/2005, per la durata della partecipazione del Comune alla società stessa come socio maggioritario o totalitario;

con propria determinazione n. 1084, in data 26 luglio 2005, il dirigente ha approvato il capitolato d’appalto, il bando di gara ed ha indetto la procedura concorsuale di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio gestione calore per il periodo 1 ottobre 2005 al 30 settembre 2006 con la possibilità di recesso da parte del Comune, prima della scadenza, al fine di consentire all’Ente stesso di poter affidare “in house” il servizio alla Società Piceno Gas Distribuzione s.r.l. partecipata dal Comune o sua controllata, previa modifica statutaria, o assumere altra decisione;
che il bando di gara è stato emanato in data 27 luglio 2005 (prot.n.43628);

che alla gara hanno partecipato 4 concorrenti, di cui tre in A.T.I. ed una come impresa singola;
che con determinazione n. 1231 in data 7 settembre 2005 è stata nominata la Commissione Tecnica giudicatrice;

che tutte le operazioni di gara svolte dalla Commissione istituzionale competente alla valutazione della documentazione amministrativa, prima, nonchè dalla Commissione Tecnica Giudicatrice, successivamente, sono attestate nei verbali di gara, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 6;
che, per le motivazioni espresse nei verbali sopra richiamati e in particolare nel verbale di gara n. 6 in data 21 dicembre 2005, la Commissione dispose, di non proseguire ulteriormente nelle operazioni di valutazione, rimettendo, di conseguenza, gli atti al dirigente competente per l’adozione di necessari provvedimenti di autotutela amministrativa;

che la Commissione di gara con nota prot. 56838 del 6/10/05 ha chiesto all’Ufficio Legale parere giuridico sulla richiesta avanzata con nota prot. 55893 del 4/10/05 dall’ATI Elyo Italia S.r.l., Consorzio Alisei, Troiani R. e Ciarrocchi R. S.n.c. di annullamento della gara, contestando l’esclusione dell’A.T.I. medesima ed adducendo specifiche considerazioni in ordine ad una presunta illegittimità della procedura ad evidenza pubblica;

con determinazione dirigenziale n. 37 del 12 gennaio 2006 fu deciso di annullare la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione calore per il periodo 1/10/2005 – 30/9/2006;

di comunicare alle imprese partecipanti alla gara l’avvenuto annullamento della stessa;
di comunicare l’avvenuto annullamento della di gara alla giunta comunale, affinché quest’ultima, nell’ambito delle proprie competenze assegni al dirigente competente un nuovo e più preciso indirizzo per l’affidamento della gestione del servizio, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e di evidenza pubblica;

Premesso che,

sono passati più di 8 mesi con l’affidamento del servizio di gestione calore alla ATI Idrotermica Sanitaria di Ciannavei Giuseppe & C. e SATO S.r.l., grazie a continue proroghe.
il rapporto iniziato dal 1 gennaio 2005 con determina di aggiudicazione n.2020 del 24.12.2004 (in base al deliberato di giunta n. 257 del 1 dicembre 2004), è ancora gestito dalla ATI Ciannavei - SATO, con continue proroghe (Delibera di giunta n. 126 del 13.07.2005 e ben nn. 4 determinazioni dirigenziali n. 1358 del 04.10.2005 – n. 1479 del 27.10.2005 – n. 1628 del 28.11.2005 – n. 17 del 10.01.2006), l’ultima con termine al 31 gennaio 2006

Considerato che
è trascorso più di un mese e mezzo dalla comunicazione del dirigente alla giunta per individuare immediatamente nuovi e più pertinenti indirizzi e criteri per predisporre un nuovo capitolato d’appalto, un bando di gara e una nuova procedura concorsuale per l’affidamento della gestione calore , si chiede di sapere:

1) Quali sono le motivazioni espresse dalla Commissione Tecnica Giudicatrice nei verbali numerati dal n 1 al n. 6. E, in particolare, in quello n. 6 del 21 dicembre 2005, dove la Commissione ha disposto di non proseguire ulteriormente nelle operazioni di valutazioni, chiedendo di adottare i necessari provvedimenti di autotutela amministrativa.
2) Quali sono le considerazioni dell’ATI Elyo Italia S.r.l. ed altri espresse nella richiesta con nota n. 55893 del 4 ottobre 2005, per l’annullamento della gara richiamando specifiche considerazioni in ordine a presunte illegittimità della procedura ad evidenza pubblica.
3) Quale è stato, nel merito, il parere giuridico dell’ufficio legale in riscontro alla nota n. 56838 del 6 ottobre 2005 della commissione di gara.
4) Quali sono state le motivazioni che hanno indotto il dirigente competente a predisporre la determinazione di annullamento della gara.
5) Se la giunta, dopo la determina n. 37 del 12 gennaio 2006 di annullamento della gara, ha deliberato una nuovo atto di indirizzo e di individuazioni di nuovi criteri da assegnare al dirigente al fine di far predisporre, allo stesso, un nuovo bando di gara.
6) Se, a risposta affermativa, quali sono stati gli atti di indirizzo deliberati dalla giunta per il nuovo bando di gara per l’affidamento della gestione calore, dopo la determina dirigenziale n. 37 del 12 gennaio 2006. Ovvero, se tale atto di giunta, abbia rimosso le motivazioni e gli impedimenti giuridico - amministrativi che hanno causato l’annullamento della procedura della gara ad evidenza pubblica.
7) Se, al contrario, a risposta negativa, non è stata presa alcuna decisione politica in merito, in quali tempi certi la giunta intende colmare tale ritardo.
8) Se è possibile effettuare una procedura concorsuale così complessa per la durata di un solo anno, ovvero se è stata stabilita una durata della gestione del servizio calore diversa e più ampia.
9) Se è legittimo aver individuato un solo anno di gestione, con possibilità di recesso anticipato da parte del Comune , prima della scadenza, al fine di consentire all’Amministrazione stessa di poter affidare “in house” (cioè senza gara) il servizio alla società Piceno Gas Distribuzione S.r.l., partecipata dal Comune o sua controllata.
10) Se non si rilevano fatti illegittimi e con decisioni non conformi alle vigenti normative, un palese vantaggio di società partecipate dal Comune stesso, quando sentenze di vari TAR, del Consiglio di Stato e della stessa Corte di Giustizia Europea vietano ai Comuni in maniera definitiva e netta, qualsiasi affidamento senza gara “in house” per la gestione di un servizio di interesse pubblico generale.
11) Quali sono i rapporti in essere tra l’Amministrazione e la SATO, visto che si sono formate delle ATI tra i due soggetti per partecipare ad alcuni bandi di gare per la gestione e distribuzione di gas metano in vari Comuni della Provincia, e visto che la stessa SATO partecipa a gare promosse dalla stessa Amministrazione, e con alcuni appalti gestiti attraverso continue proroghe del servizio senza ulteriori procedure concorsuali.

21/03/2006





        
  



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