Contestazione dopo l'affidamento dei servizi affissione pubblicitaria e riscossione tributi
Ascoli Piceno | Dopo l'aggiudicazione ad una società di Milano ci sono stati ben due ricorsi al TAR Marche. I DS "Abbiamo il timore che anche stavolta le commissioni esaminatrici siano state leggere ad esaminare i progetti"
A cura dei capigruppo consiliari del centro sinistra
I sottoscritti capigruppo consiliari del centro sinistra inoltrano la presente interpellanza, con richiesta di risposta scritta ed orale da fornire nel prossimo Consiglio Comunale.
Premesso che in data 28 dicembre 2004 con la determina dirigenziale n. 2038 veniva approvato il Capitolato d’appalto, il bando di gara e indetto la procedura concorsuale di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa rifiuti giornaliera nonché della riscossione ordinaria e coattiva delle sanzioni al codice della strada.
che il bando di gara è stato emanato in data 21 gennaio 2005 (prot. n. 3936) e che la relativa scadenza veniva fissata per il 21 marzo 2005.
Che con determina dirigenziale n. 336 del 11 marzo 2005 veniva annullata la procedura di evidenza pubblica.
Che in data 16/3/05, con la determina dirigenziale n. 373, si ravvisava la necessità di indire nuovamente la gara di pubblico incanto per affidare i servizi in argomento, contemplando questa volta, i principi di tutela della concorrenza e dell’ampia partecipazione alla gara con l’interesse pubblico ad un elevato livello di qualità nella gestione dei servizi da affidare in appalto.
Che il bando in questione prevede che l’aggiudicazione sia determinata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995, ovvero in base all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Che alla gara hanno partecipato tre ditte specializzate nel settore. Una società esclusa a causa di difetti dei requisiti di professionalità, mentre un’altra non partecipando al bando, ha proposto ricorso al TAR Marche attribuendo, invero, alla inerzia comunale, la impossibilità di partecipazione, perchè il Comune ha omesso di comunicare dati ritenuti essenziali a tal fine.
Che con determinazione dirigenziale n. 768 del 6 giugno 2005 venivano approvati i verbali di gara con l’aggiudicazione definitiva della gara alla AIPA S.p.A. a cui veniva affidato in concessione il servizio oggetto di gara con decorrenza dal 1 luglio 2005 e veniva disposta la stipula del contratto di concessione.
Che la ATI Gestor S.p.A. – Maggioli Tributi S.p.A. è risultata seconda alla gara, nonostante la Commissione valutava migliore l’offerta economica, secondo quanto ci risulta, della società con un aggio del 18% rispetto a quello dell’AIPA del 18,18%.
Che anche l’ATI giunta seconda alla gara (la Gestor S.p.A. dal 1993 è concessionaria in città di questi servizi), ha presentato ricorso al TAR Marche per le discrepanze riscontrate tra le valutazioni dei requisiti dell’offerta tecnica sanciti dal bando e quelli calcolati dalla commissione di gara, con risultanze ritenute illegittime e non regolamentari, censurando il comportamento della Commissione Tecnica nell’espletamento delle valutazioni per “l’esperienza maturata nel settore”.
Che proprio su questo punto è incentrato il ricorso della Gestor al TAR Marche, in quanto la società sosterrebbe di aver compilato il modello predisposto dal Comune, interpretando letteralmente l’art. 4 del bando di gara indicando i servizi in concessione che erano, attualmente, in corso di svolgimento ma decorrenti da almeno 5 anni e censurando, di conseguenza l’operato della commissione. Alla presunta illegittimità la società Gestor ha richiesto la sospensione dell’affidamento per presunti lamentati danni.
Che la AIPA, società aggiudicataria dell’appalto, ha dichiarato in autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, relativamente al criterio “modalità di organizzazione e gestione del servizio”, di procedere all’assunzione di tre nuove unità di personale, a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dalla data di affidamento dell’appalto, cioè dal 1 luglio 2005. Queste unità lavorative devono essere intese come aggiuntive rispetto alle 4 unità lavorative addette al servizio, già dipendenti dell’impresa uscente, e che sono state riconfermate come espressamente dettato dal bando.
Considerato che sono passati 5 mesi dall’inizio della nuova gestione dei servizi in oggetto, si chiede di sapere:
- Come mai dal 1 luglio 2005, in città non è stato avviato il servizio della riscossione ordinaria delle sanzioni al codice della strada.
- Se sono state espletate dalla ditta aggiudicataria dell’appalto, dopo 5 mesi, tutte le procedure necessarie per l’attivazione del nuovo servizio: l’acquisto dei palmari per le emissioni e la registrazione delle sanzioni, l’introduzione di nuovi bollettini, la formazione del personale, l’installazione del nuovo software in rete con la centrale operativa degli VV.UU.
- Se non si configura, in caso di mancata attivazione di tutte le procedure di cui al punto precedente, un danno erariale, in quanto il Comune di Ascoli Piceno sta continuando a sopportare dei costi (software, personale per la registrazione delle sanzioni, emissione, stampa e notifica dei verbali, ecc) che da contratto sono ad esclusivo carico della ditta vincitrice dell’appalto; se il Dirigente ha quantificato tale danno, se ha attivato le procedure di risarcimento danni e se l’aggiudicatario percepisce lo stesso un aggio per il servizio non reso.
- Come mai, alla data odierna, è stata assunta una sola unità delle tre dichiarate e comunque non dal 1 luglio, mentre non sono state individuate le altre due figure professionali, tra le quali un giovane in possesso del diploma di ragioniere o geometra e uno in possesso del diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, matematica gestionale o ingegneria gestionale.
- Se, per il periodo di utilizzo dei locali di proprietà del Comune (Palazzo Colucci di Corso Mazzini), la società AIPA ha versato regolare canone di affitto, e di quale importo.
- Se il Dirigente competente e responsabile del procedimento non sia obbligato a provvedere all’annullamento e alla decadenza dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 23 del capitolato d’appalto, qualora non fossero state applicate perentoriamente tutte le condizioni stabilite dal bando di gara e dal capitolato di appalto, soprattutto in ordine alla mancata attivazione del servizio della riscossione delle sanzioni al codice della strada.
- Quali attività di controllo ha posto in essere il Dirigente compente, al fine di constatare la veridicità delle dichiarazione rilasciate dalla società aggiudicatrice dell’appalto in questione, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, soprattutto in ordine alla mancata assunzione del personale ulteriore, da effettuare obbligatoriamente e come dichiarato, entro e non oltre il 1 luglio 2005.
- Considerato che la dichiarazione suddetta in ordine all’assunzione dell’ulteriore personale ha permesso all’attuale concessionario di aggiudicarsi la gara, si chiede se non costituisca un illecito il fatto che non vengano rispettate gli impegni presi in sede di gara e in caso di risposta affermativa, quali provvedimenti ha preso il Dirigente competente al fine di denunciare tali inadempienze per addivenire ad un ripristino della legalità.
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15/12/2005
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