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La Giunta regionale approva il Calendario venatorio 2007/2008

Ancona | La stagione inizia il 1° settembre e termina il 31 gennaio 2008. Approvato anche il prelievo in deroga dello storno per il 2007.

La stagione venatoria 2007/2008 inizia il 1° settembre e termina il 31 gennaio del prossimo anno. Nelle prime due giornate (1 e 2 settembre) la caccia è consentita solo nella forma di appostamento, con l'obbligo - da parte del cacciatore - di raggiungere il luogo prescelto con l'arma scarica e in custodia. La Regione potrà anche vietare il prelievo della starna e della coturnice, su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia.

Lo prevede il nuovo calendario venatorio, approvato oggi dalla Giunta regionale, sulla base del parere formulato dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs). Tra le novità da segnalare: la definizione del periodo di caccia al cinghiale direttamente da parte della Regione (senza possibilità di anticipi provinciali. Le Province regolamenteranno la forma di prelievo: individuale o collettiva), la caccia alla quaglia esclusa nella pre apertura (è possibile solo a partire dalla terza domenica di settembre), sulla base di un'intesa con le altre Regioni interessate.

A margine del calendario venatorio, la Giunta ha anche approvato il prelievo in deroga dello storno dal 1° settembre al 16 dicembre 2007. La specie sarà cacciabile:
- a settembre, nei giorni 1-2-16-19-22-23-26-29-30,
- nel bimestre ottobre - novembre, cinque giorni la settimana (con esclusione del martedì e venerdì),
- nel mese di dicembre (sino alla data del 16) tre giorni la settimana a scelta (sempre con l'esclusione del martedì e venerdì).

La caccia allo storno è consentita solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, rispettando il limite dei 100 metri da colture, frutteti e vegetazione. Solo nella provincia di Pesaro e Urbino (a causa dei maggiori danni segnalati), il limite dei 100 metri è derogato dal 1° settembre al 21 ottobre. Sono prelevabili 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nell'intero periodo autorizzato.
"Il calendario venatorio adottato - chiarisce l'assessore regionale alla Caccia, Paolo Petrini - tiene conto anche delle prescrizioni previste dai Piani faunistico venatori provinciali e da quello regionale.

Le indicazione e gli orientamenti dell'Infs sono stati recepiti sulla base delle specifiche situazioni ambientali segnalate dalle diverse realtà territoriali marchigiane. Ritengo che il calendario possa soddisfare le attese del mondo venatorio, rappresentando un punto di equilibrio delle varie esigenze, ambientali e naturalistiche, che ruotano attorno alla caccia. Rappresenta anche un passo in vanti nella direzione dell'uniformità delle prescrizioni con le altre regioni confinanti". A questo proposito è stabilito che il prelievo venatorio dei cacciatori non residenti nelle Marche sia consentito esclusivamente nei periodi comuni ai vari calendari venatori, a decorrere dal 16 settembre 2007, fermo restando a quanto sarà stabilito nei nuovi accordi con le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna.
Di seguito le principali prescrizioni del calendario venatorio 2007/2008. (r.p.)

CALENDARIO VENATORIO 2007 - 2008

La stagione venatoria ha inizio il 1° settembre 2007 e termina il 31 gennaio 2008.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
a) dall' 1 settembre al 15 dicembre:
tortora (Streptopelia turtur);
b) dall' 1 settembre al 13 gennaio:
ghiandaia, gazza, cornacchia grigia;
c) dal 16 settembre al 2 dicembre:
lepre comune, coniglio selvatico, pernice rossa, starna, fagiano;
d) dal 16 settembre al 31 dicembre:
quaglia, merlo, allodola;
e) dal 16 settembre al 31 gennaio:
cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, colombaccio, volpe, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, combattente, codone, marzaiola, mestolone;
f) dall' 14 ottobre al 13 gennaio:
cinghiale, come di seguito specificato;
g) dall' 1 ottobre al 25 novembre:
coturnice.
h) dall' 1 ottobre al 23 gennaio:
beccaccia.
Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:
settembre: sabato 1 - domenica 2 - domenica 16 - mercoledì 19 - sabato 22 - domenica 23 - mercoledì 26 - sabato 29 - domenica 30;
dall' 1 ottobre al 31 gennaio: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì, fermo restando il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna e coturnice nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica;
dall' 1 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì;
Nei giorni 1 - 2 settembre, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nella sola forma di appostamento, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia;
La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna ed alla coturnice, su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC..
Regolamento di caccia
L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
settembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30
dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15 (vige l'ora legale)
ottobre: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 19.00
dal 16 al 31 - ore 6.15 / 18.30 (vige l'ora legale)
novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15
dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00
dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40
dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45
gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15
dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8; tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
2) fagiano e starna - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
3) cinghiale - n. 1 capo;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice;
b) selvaggina migratoria
1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e palmipedi - n. 3 capi complessivi;
4) colombacci - n. 6 capi;
5) beccacce - n. 3 capi.
Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.

01/08/2007





        
  



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