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Sul referendum: principali proposte di modifica della Costituzione

Ascoli Piceno | Testo diffuso in occasione dell'iniziativa referendaria tenutasi con Vito D'Ambrosio a S.Benedetto Tronto

 
La riforma della Costituzione approvata nella scorsa legislatura ha modificato più di 50 articoli della seconda parte della Carta Costituzionale.
 
A. Il Parlamento:
Diminuisce il numero di parlamentari (518 deputati, invece di 630, 252 senatori eletti, invece di 315). Il Senato viene eletto in concomitanza con le elezioni dei Consigli regionali e non può essere sciolto. Partecipano all’attività del Senato, senza diritto di voto, 44 rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
 
N.B.: queste modifiche entrano in vigore dalle elezioni del 2016, mentre una modifica seria dovrebbe entrare in vigore immediatamente
 
A 1. La funzione legislativa.
 
Si dividono le leggi in tre categorie: quelle a prevalenza Camera, quelle a prevalenza Senato, e quelle bicamerali: per le prime l’approvazione finale spetta alla Camera, per le seconde al Senato, nella terza è prescritta, come adesso, l’approvazione dello stesso testo da parte di entrambe le Camere.  Solo la Camera dei deputati è competente in materia di fiducia al governo.
 
La risoluzione dei prevedibilissimi conflitti di competenza è affidata congiuntamente ai due presidenti, eventualmente aiutati da una commissione bicamerale paritetica, Se non si raggiunge un accordo, non si può fare la legge.
 
B. Il Presidente della Repubblica.
 
Il Presidente della Repubblica non può più decidere di sciogliere la Camera, che si scioglie, infatti, obbligatoriamente soltanto su richiesta insindacabile del primo Ministro, oppure in caso di sua morte o impedimento permanente, oppure di sue dimissioni in caso di sfiducia.
 
C. La forma di governo.
 
La forma di governo proposta dalla riforma non esiste in nessuna delle Costituzioni dei paesi democratici e civili. E infatti: il candidato collegato con le liste vittoriose viene nominato automaticamente primo ministro dal Presidente della Repubblica .
 
Il Primo Ministro: nomina e revoca i ministri; N.B. Adesso spetta al Presidente della Repubblica. Anche sotto il fascismo, era il re che nominava il capo del governo, nominava e revocava i ministri.
 
Può porre la questione di fiducia alla Camera: se la fiducia non viene votata, si dimette, la Camera si scioglie e si procede a nuove elezioni; può chiedere al Senato di votare una legge di sua competenza con le modifiche proposte dal governo: se il Senato non si adegua entro 30 giorni, sulla legge decide la Camera dei deputati può chiedere al Presidente della Repubblica, a sua discrezione, di sciogliere la Camera dei deputati, e il Presidente è obbligato allo scioglimento.
 
 
mozione di sfiducia: può essere presentata solo alla Camera dei deputati. In caso di approvazione, a maggioranza assoluta, il primo ministro si dimette, e si torna a votare, salvo che, entro venti giorni, con altra mozione, sia designato un nuovo Primo ministro, sempre all’interno della maggioranza, e la mozione sia approvata dalla maggioranza assoluta della Camera, considerando validi solo i voti espressi dai deputati appartenenti alla maggioranza.
 
D. La Corte Costituzionale.
 
I giudici della Corte rimangono 15, ma solo 4 vengono nominati dal Presidente della Repubblica e 4 dalle supreme magistrature (invece degli attuali 5). Dei restanti, 3 vengono eletti dalla Camera dei deputati e 4 dal Senato (oggi sono 5, eletti dalle due Camere in seduta comune). Aumentano, perciò, i giudici di nomina politica.
 
E. La devoluzione.
 
Il “nuovo” articolo 117, attribuisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale. Allo Stato continua a spettare competenza legislativa esclusiva sia in materia di norme generali sull’istruzione sia in materia di “norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari” E’ assai difficile stabilire il confine tra le due competenze. Quindi se la maggioranza di governo sarà centralizzatrice, la situazione resterà quella attuale, avendo già le Regioni competenza su queste materie in caso contrario, con molto più spazio all’autonomia regionale, si potranno avere 20 sistemi diversi per sanità, istruzione e sicurezza.
 
In sostanza si possono avere maggiori o minori diritti secondo la regione nella quale si vive le regioni forti e ricche staranno meglio e quelle deboli e povere peggio. Anche in materia di polizia locale o tutto rimane come è ora, o arriveremo ad avere 22 polizie, le cui competenze si fermeranno ai confini di ogni regione intanto crescerà la burocrazia regionale con il conseguente pesante aumento dei costi .
 
II. LE RAGIONI DEL NO: UNA RIFORMA –TRUFFA, PASTICCIATA ED EVERSIVA
 
Viola sostanzialmente l’art. 138 della Costituzione, che permette esclusivamente modifiche di punti specifici ; tutto il pacchetto quindi può essere accettato o respinto soltanto “in blocco”, senza distinzioni al suo interno. Introduce riforme dal funzionamento difficile pone le premesse per conflitti esasperati tra istituzioni, accentra il potere in una sola persona, indebolisce le istituzioni di garanzia, Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale, frantuma l’unità nazionale in materia di sanità, istruzione e sicurezza, aumentando peso e costi della burocrazia, influisce anche sulla prima parte della Costituzione –i diritti e i doveri dei cittadini- perché quei diritti e quei doveri sono regolati dalla legge ordinaria.
 
Una riforma con queste caratteristiche va bloccata con un No. Solo dopo si potrà pensare ad eventuali modifiche, con il contributo anche dell’opposizione, perché nessuna maggioranza, da sola, può modificare le norme della Costituzione, la casa di tutti.

20/06/2006





        
  



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