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Patteggiamento allargato, ora è legge

| Dal prossimo 29 giugno sarà possibile per l'imputato concordare pene fino a cinque anni di detenzione, cioè il novantanove per cento ed oltre dei casi giudiziari.

di Ettore Picardi

Non c'è stata finora grande attenzione per una significativa innovazione nel processo penale, che entrerà in vigore tra pochi giorni, il 29 giugno 2003. Si tratta del cosiddetto patteggiamento allargato, introdotto con la legge n° 134 del 12 giugno 2003. Non penso che avverrà una rivoluzione come nel 1989 con l'allora nuovo codice, oggi già vecchio, né che si risolverà l'annosa lentezza dei processi: però la novità risulta comunque importante.

Il contenuto più evidente della riforma è questo: chi vorrà proporre una pena concordata con la pubblica accusa (poi ratificata dal giudice con sentenza) potrà farlo anche per i reati di maggiore gravità. Infatti il limte massimo per "patteggiare" sale da due a cinque anni di pena detentiva. Siccome a tale limite massimo si potrà arrivare dopo lo sconto di un terzo concesso a chi sceglie di concordare la pena e dopo eventuali altri sconti per le attenuanti del caso, il patteggiamento sarà applicabile anche a reati che prevedano una pena minima detentiva di undici anni di reclusione ed anche più. Praticamente si tratta di tutti i reati con pochissime eccezioni, alcune peraltro espressamente previste dalla stessa legge: omicidio, strage, attentati contro altissime autorità, insurrezione armata, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione mafiosa.

Questa possibilità di applicazione pressocchè universale del patteggiamento impone alcune riflessioni. Innanzitutto alta è la responsabilità per giudici e pubblici ministeri che, di fronte alla prospettiva di evitare processi lunghi e complessi, potrebbero cadere in tentazione ed ammettere in casi gravi pene inadeguate, allo scopo di non oltrepassare il limite fatale dei cinque anni. Inoltre l'avvocatura non dovrà pretendere in ogni caso patteggiamenti benevoli, ma dialogare serenamente con la magistratura che non deve, ma nemmeno può, dimenticare che alcune volte (eccezionali ma non rarissime) la severità è necessaria. Pensiamo alla pedofilia, a rapine violentissime, ad odiose concussioni ed estorsioni: reati per cui è ora possibile la pena concordata.

Ricordiamo quanto incisivi siano i benefici del patteggiamento: soprattutto l'applicazione concordata della pena non produce effetti in procedimenti civili o amministrativi collegati. In pratica la vittima del reato, se il colpevole patteggia, per essere risarcita deve poi affrontare interamente le lungaggini di un processo civile. Sarebbe stato davvero opportuno che la nuova legge avesse riconosciuto al patteggiamento l'effetto di un'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato. Inconcepibile e gravemente illogica è questa lacuna ipergarantista della nostra procedura penale.

Fortunatamente l'allargamento del patteggiamento non ha riguardato altri due grossi vantaggi per l'imputato: il non dover pagare le spese processuali e l'estinzione del reato dopo due anni dalla sentenza. Questi benefici sono tuttora ancora limitati ai casi di pene concordate che restino al di sotto dei due anni di reclusione o arresto. La riforma prevede anche una disciplina transitoria in base alla quale si riaprono i termini per concordare una pena anche nei processi in fase dibattimentale al momento di entrata in vigore della legge; infatti normalmente la possibilità di patteggiamento si esaurisce con l'udienza preliminare. Gli attuali imputati potranno anche chiedere una sospensione dei processi in corso (di almeno quarantacinque giorni) per poter valutare se avvalersi di tale opportunità.

Considerazioni conclusive: aumentano ancora strumenti e benefici per la difesa dell'imputato, si ottiene forse un moderato alleggerimento dei processi in corso. Tuttavia ancora una volta è scarsa, scarsissima la considerazione per chi ha subito un reato, magari grave, magari tale da condizionare il presente ed anche il futuro.

22/06/2003





        
  



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