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Iva auto, rimborso forfetario anche per chi rinuncia al contenzioso

Ancona | L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 55/E, fornisce nuovi chiarimenti in materia di rimborsi Iva auto, a seguito della sentenza UE che ha bocciato la normativa italiana in materia di indetraibilità Iva.

Possibilità di utilizzare il criterio forfetario di rimborso Iva auto anche per gli acquisti effettuati nel periodo 14 settembre 2006 - 27 giugno 2007, mentre chi ha un contenzioso aperto può accedere al nuovo regime recedendo preventivamente dalla lite.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 55/E, fornisce nuovi chiarimenti in materia di rimborsi Iva auto, a seguito della sentenza UE che ha bocciato la normativa italiana in materia di indetraibilità Iva.

Nel dettaglio si ribadisce che, relativamente al periodo che va dal 14 settembre 2006 al 27 giugno 2007, il contribuente può detrarre l'Iva in proporzione all'effettivo utilizzo del mezzo secondo il criterio di inerenza. Tuttavia, qualora lo stesso contribuente dovesse ritenere di difficile determinazione la percentuale esatta di detraibilità, gli uffici dell'Agenzia riterranno ragionevole la percentuale del 40 per cento.

 

La circolare, inoltre, chiarisce che i contribuenti che avevano già presentato un'istanza di rimborso per acquisti nel periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, possono riproporre l'istanza in base alle nuove regole. Relativamente ai contribuenti che hanno instaurato un contenzioso con il Fisco, la circolare precisa che gli uffici si atterranno alle decisioni dei giudici tributari per tutte le sentenze passate in giudicato. Se invece la lite è ancora in corso, il contribuente può utilizzare la nuova normativa rinunciando preventivamente al contenzioso e presentando domanda di rimborso con criteri forfetari.

 

Infine la circolare spiega che a regime, il contribuente che ha usufruito di una detrazione forfetaria ridotta al momento dell'acquisto, in caso di rivendita del mezzo acquistato potrà considerare una base imponibile proporzionalmente ridotta. Sempre a regime, quindi relativamente agli acquisti effettuati dopo il 27 giugno 2007, si ricorda che le spese relative all'acquisto e all'utilizzo dei veicoli non interamente dedicati all'attività svolta, possono essere detratte in maniera forfetaria, nel limite del 40 per cento.

 

Il testo completo della Circolare 55/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione "Norme, circolari, risoluzioni", mentre per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il quotidiano telematico dell'Agenzia delle Entrate - www.fiscooggi.it - dove è pubblicato un dettagliato articolo.

 

16/10/2007





        
  



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