Cinture di sicurezza ecco tutte le novita della legge 150 del 13.3.2006
| FORLI' - Obbligatorie per camion e autobus (fuori dalle zone urbane) per i posti seduti, se provvisti di cinture. Non piu esenti i taxisti. scompare il riferimento ai 12 anni di eta per i bambini, rimane solo il limite dellaltezza a m.1,50.
Veramente rivoluzionarie - e condivise da Asaps - le novità in materia di utilizzo di cinture di sicurezza sia per la tipologia dei veicoli che per i destinatari (adulti – bambini) che ne devono fare uso e anche per le categorie esenti.
Scatta l’obbligo dell’utilizzo per i veicoli pesanti che ne sono dotati. Stesso obbligo previsto per autobus e pullman purché ne siano dotati e solo per i posti seduti. Sono esentati i veicoli per il trasporto di passeggeri in piedi e quelli adibiti al trasporto locale e che circolano in area urbana.
Per i bambini scompare il riferimento all’età fino a 12 anni per l’obbligo dell’uso dei mezzi di trattenuta quali I cuscini sollevatori e adattatori. Rimane la scriminante dell’altezza fino a m.1,50.
- I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore.
- Il decreto proibisce anche l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserirlo.
- I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
Fino all'8 maggio 2009, sono esenti dall'obbligo di cinture e sistema di ritenuta i bambini di età inferiore a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose. Di cui all’art.169 CdS.
Fra le esenzioni va segnalato che scompare quella prevista per i taxisti, (conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico di piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati) già prevista dal punto d) dell’art.172 ante modifica. Viene aggiunta invece l’esenzione per le forze armate impegnate in attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Rimane l’esenzione dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini per le seguenti categorie:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Rimangono inalterate le sanzioni da 68,00 euro a 275,00 euro per chi non ne fa uso, col prelievo di 5 punti. Quando il conducente sia incorso nella sanzione, in un periodo di due anni, per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
Novità significativa è il sequestro e la confisca dei dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, cioè quando importati o prodotti per la commercializzazione se non omologati, ancorché installati sui veicoli.
DECORRENZA
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GU cioè il 14 aprile 2006.
Tutti i dettagli sono rilevabili sul sito www.asaps.it
Scatta l’obbligo dell’utilizzo per i veicoli pesanti che ne sono dotati. Stesso obbligo previsto per autobus e pullman purché ne siano dotati e solo per i posti seduti. Sono esentati i veicoli per il trasporto di passeggeri in piedi e quelli adibiti al trasporto locale e che circolano in area urbana.
Per i bambini scompare il riferimento all’età fino a 12 anni per l’obbligo dell’uso dei mezzi di trattenuta quali I cuscini sollevatori e adattatori. Rimane la scriminante dell’altezza fino a m.1,50.
- I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore.
- Il decreto proibisce anche l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserirlo.
- I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
Fino all'8 maggio 2009, sono esenti dall'obbligo di cinture e sistema di ritenuta i bambini di età inferiore a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose. Di cui all’art.169 CdS.
Fra le esenzioni va segnalato che scompare quella prevista per i taxisti, (conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico di piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati) già prevista dal punto d) dell’art.172 ante modifica. Viene aggiunta invece l’esenzione per le forze armate impegnate in attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Rimane l’esenzione dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini per le seguenti categorie:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Rimangono inalterate le sanzioni da 68,00 euro a 275,00 euro per chi non ne fa uso, col prelievo di 5 punti. Quando il conducente sia incorso nella sanzione, in un periodo di due anni, per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
Novità significativa è il sequestro e la confisca dei dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, cioè quando importati o prodotti per la commercializzazione se non omologati, ancorché installati sui veicoli.
DECORRENZA
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Tutti i dettagli sono rilevabili sul sito www.asaps.it
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