Gruppo Consiliare AN della Regione: "La sinistra spreca i lavoratori pagano"
Ascoli Piceno | Normativa e contestazioni possibili per recuperare i soldi tolti dalla Regione. "Dalla parte dei Marchigiani tartassati dalla sinistra".
di Gruppo consiliaazionale
LA NORMATIVA
Il D.L. 446/97 istituisce l'addizionale regionale Irpef fissandola a 0,5%;
l'art. 1 del D.L. 506/99 porta l'aliquota allo 0,9% e stabilisce che le Regioni possano aumentare fino ad un massimo dello 0,5 l'aliquota stessa (quindi fino a 1,4);
lo stesso articolo stabilisce che gli aumenti oltre lo 0,9% vanno pubblicati in G.U. entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce;
l'art.4 co. 3/bis D.L: 347/01 consente esclusivamente per l'anno 2002 aumenti di aliquota superiori allo 0,5% per coprire i disavanzi della sanità (con legge regionale da pubblicare entro il 31 dicembre 2001);
l'art.3 comma 1 let.a della L.27/12/02 n. 289 stabilisce gli aumenti delle addizionali IRPEF per l'anno 2003 non confermativi delle aliquote 2002, deliberati successivamente al 29 settembre 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunge l'accordo Stato/Regioni;
l'art. 2 co.21 della L.350 del 24/12/2003 conferma anche per il 2004 quanto stabilito al punto precedente;
LA POSIZIONE DELLA REGIONE MARCHE
Con la legge 35/01 ha deliberato "a decorrere dal 2002" (invece che "per l'anno 2002") aumenti della aliquota nel seguente modo: - 0,9% fino a euro 10.329,14. - 0,9% oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71. - 1,91%oltre euro 15.493,71fino a euro 30.987,41. - 3,6% oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68. - 4,0% oltre euro 69.721,68.
Per l'anno 2003 non ha pubblicato in G.U alcun provvedimento confermativo degli aumenti apportati per l'anno 2002.
Con Legge 25/03 ha fissato a "decorrere dall'anno 2004" le nuove aliquote in: - 0,9% fino a euro 15.493,71. - 1,4% oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41. - 3,6% oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68.- 4,0%oltre euro 69.721,68
apportando una riduzione generalizzata dello 0,5 per lo scaglionamento da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41.
IRREGOLARITÀ IPOTIZZABILI
1) per l'anno 2003. a) Poiché la norma consentiva solo per l'anno 2002 aumenti oltre la maggiorazione dello 0,5% rispetto allo 0,9%, le aliquote oltre 1,4% sono pertanto illegittime;
b) Non avendo, inoltre la Regione Marche deliberato e pubblicato alcunché per l'anno 2003, intendendo così confermate le aliquote del 2002, di fatto non sembra nemmeno applicabile l'aumento dello 0,5% e, pertanto, l'aliquota applicabile tornerebbe ad essere quella del 2001 e cioè lo 0,9%
2) Per l'anno 2004. Valgono le stesse considerazioni espresse per il 2003, e quindi le aliquote oltre quella dell'1,4% sono illegittime e addirittura si potrebbe sostenere che l'aliquota unica applicabile è quella dello 0,9%, in considerazione dei tempi di assunzione e pubblicazione della delibera relativa.
In base a queste considerazioni sarebbe proponibile, pertanto, un'azione di recupero delle maggiori addizionali pagate.
POSSIBILE AZIONE DI RECUPERO
1) Per i lavoratori dipendenti e co.co.co. I lavoratori dipendenti ed i soggetti a collaborazione (co.co.co), per i quali il sostituto di imposta ha calcolato nel CUD l'addizionale regionale 2003 fissata dalla regione Marche e sta ora prevedendo all'effettuazione della ritenuta (in rate mensili o in un'unica soluzione), possono chiedere il rimborso con un'apposita istanza da inoltrare alla Regione Marche a all'Agenzia delle Entrate, attivando così la procedura del Contenzioso presso le Commissioni Tributarie competenti.
2) Per gli altri redditi In caso di presentazione di dichiarazione dei redditi, per i redditi non assoggettati all'addizionale da parte del sostituto di imposta ci sono due strade:
a) Calcolare l'importo dell'addizionale secondo le aliquote fissate dalla Regione, versare l'importo così determinato e richiedere, quindi il rimborso attivando così il contenzioso.
b) Calcolare l'addizionale in dichiarazione nel modo ritenuto corretto.
In questo caso l'ufficio procederà al ricalcolo e richiederà l'importo che riterrà dovuto con le sanzioni relative. Con l'atto di richiesta il contribuente attiverà a questo punto il contenzioso.
PROCEDURA DEL CONTENZIOSO (NEL CASO 1 E 2A)
-entro 48 mesi dalla data del versamento: istanza di rimborso (da presentare sia alla Regione che all'Agenzia delle Entrate);
-entro 60 giorni dalla notifica del rigetto dell'istanza: impugnazione del provvedimento di rigetto dinanzi alla competente commissione tributaria; oppure trascorsi 90 giorni senza risposta (silenzio rifiuto): il ricorso è 10 anni dal momento in cui le ritenute sono state operate o il versamento è stato eseguito.
In allegato fac-simile dell'istanza di rimborso
PER OGNI INFORMAZIONE E PER OTTENERE ASSISTENZA RIVOLGERSI ALLO 071 2298327
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27/03/2004
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