Proposta di legge sulle aree protette.
| ANCONA - La modifica ha solo lo scopo di anticipare le norme di salvaguardia previste nel piano redatto dall'ente parco.
"Ritengo opportuno fare alcune precisazioni sulla proposta di legge, che la giunta regionale ha approvato e che va a modificare la normativa sulla salvaguardia delle aree protette (l.r. 15/94). Qualche chiarimento può essere utile per evitare inutili polemiche e inesattezze ,che ho riscontrato anche in qualche articolo di questi giorni.
La modifica tende solo ad anticipare l'entrata in vigore delle norme, che sono contenute nel Piano redatto dall'ente gestore del Parco (nel caso del Conero, è costituito da un consorzio di Enti locali). Nella sostanza, quindi, si va a introdurre norme di salvaguardia in un periodo di tempo che, senza la modifica introdotta, è destinato a rimanere scoperto, quello cioè che intercorre tra l'adozione del piano del Parco da parte dell'Ente gestore e la sua l'approvazione da parte della Regione.
Va ricordato, che il Piano di cui si dota un parco, consiste nella modulazione del regime di tutela in relazione alla realtà del suo territorio, dei suoi valori naturali e paesaggistici: quindi si instaura un regime di tutela più mirato.
Pertanto, non sussiste alcun pericolo che la modifica alla l.r. 15/1994 possa porre vincoli nuovi da un giorno all'altro, al di là della programmazione del territorio che fanno i Comuni.
Va, comunque precisato, che la Regione può, sulla base dell'attuale normativa (l.r. 15/94, art. 8) sottoporre a particolare tutela, con apposite misure di salvaguardia, aree anche non comprese in parchi o riserve naturali."
La modifica tende solo ad anticipare l'entrata in vigore delle norme, che sono contenute nel Piano redatto dall'ente gestore del Parco (nel caso del Conero, è costituito da un consorzio di Enti locali). Nella sostanza, quindi, si va a introdurre norme di salvaguardia in un periodo di tempo che, senza la modifica introdotta, è destinato a rimanere scoperto, quello cioè che intercorre tra l'adozione del piano del Parco da parte dell'Ente gestore e la sua l'approvazione da parte della Regione.
Va ricordato, che il Piano di cui si dota un parco, consiste nella modulazione del regime di tutela in relazione alla realtà del suo territorio, dei suoi valori naturali e paesaggistici: quindi si instaura un regime di tutela più mirato.
Pertanto, non sussiste alcun pericolo che la modifica alla l.r. 15/1994 possa porre vincoli nuovi da un giorno all'altro, al di là della programmazione del territorio che fanno i Comuni.
Va, comunque precisato, che la Regione può, sulla base dell'attuale normativa (l.r. 15/94, art. 8) sottoporre a particolare tutela, con apposite misure di salvaguardia, aree anche non comprese in parchi o riserve naturali."
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12/03/2004
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