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Rintracciabilità di filiera: qualità per l'impresa, garanzia per il cliente

Ascoli Piceno | Si terrà il 13 maggio il workshop “Sulle tracce del prodotto” al fine di tracciare il punto sul tema per il settore agro-alimentare

di Emidio Lattanzi

Da qualche ora a interi giorni, a seconda della complessità della ricerca, il tempo necessario per rintracciare manualmente un prodotto/ alimento, magari non conforme, contro i pochi minuti sufficienti grazie a un sistema di rintracciabilità che in automatico consente di garantire la sicurezza del consumatore e tutelare l'azienda.

La finalità ultima della rintracciabilità è, infatti, di permettere prima di tutto l'identificazione e il richiamo, in caso di non conformità dei componenti utilizzati o delle trasformazioni effettuate, di tutte le parti di uno specifico lotto per poter  intraprendere  le azioni necessarie ed eventualmente  ritirare tempestivamente dal mercato il prodotto coinvolto, come prevede, ad esempio, il D. Lgs 155/97.

Il 2005 – anno in cui diventerà obbligatoria la registrazione del percorso del prodotto in forza del Regolamento UE 178/2002 – è ormai alle porte; le aziende vi si dovranno adeguare, ma aldilà dell'obbligo di legge, la rintracciabilità sembra essere sempre più un fattore di competitività per le imprese che l'adottano, oltre che una garanzia di tutela fondamentale per il consumatore e per i fornitori.

In questo contesto, l'Information Technology rappresenta un valido e tempestivo supporto.

Questi sono solo alcuni degli spunti che verranno discussi e dibattuti presso l'Hotel Il Casale di Colli del Tronto il 13 maggio nel corso del workshop "Sulle tracce del prodotto" organizzato da IBIMEC, società piemontese specializzata nei sistemi qualità aziendali in cui interverrà anche la ADA Engeneering&Consulting di Ancona.

Si parlerà di:

  •  normativa,
  •  modalità di realizzazione di un sistema di rintracciabilità,
  •  di efficienza ed efficacia per il business e
  •  di strumenti informatici a supporto di questo delicato processo a garanzia del consumatore e della qualità della filiera.

"L'evento –  dice Pier Giorgio Cavallero, Amministratore di IBIMEC- intende essere un appuntamento di grande utilità per il settore agro-alimentare attraverso il quale capire a che punto è la normativa italiana, quali sono le criticità e le opportunità perché quest'obbligo di legge si trasformi in una scelta consapevole e, di conseguenza, profittevole. Ci auguriamo, pertanto, di avere numerose imprese in platea"

Le norme che regolano la rintracciabilità di filiera attualmente sono due, una italiana ad applicazione volontaria e una europea in via di attuazione da parte del Governo Italiano.

All'origine di entrambe vi sono il Libro Bianco della Comunità Europea del gennaio 2000, la proposta di revisione della norma comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari (COM 438 del 14 luglio 2000) e la proposta di Regolamento Comunitario (COM 475 del 7 agosto 2001).

La prima norma di riferimento è la norma UNI 10939 (ad applicazione volontaria, riconosciuta dall'Organismo di Normazione Nazionale, l'UNI appunto) "Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Principi generali per la progettazione e l'attuazione". Essa definisce la rintracciabilità di filiera come "la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate relativamente ai flussi materiali e agli operatori di filiera".

Attualmente, adeguarsi alla norma UNI significa predisporre un sistema documentale (sintetizzato in un manuale di riferimento) in grado di:

- chiarire i ruoli e le responsabilità di tutti i partecipanti della "fornitura del prodotto"

- identificare-tracciare il percorso produttivo e distributivo

- identificare i segni-documenti che permettono di ripercorre il percorso a ritroso

Questa norma è certificabile da un organismo di certificazione di prodotto operante ai sensi UNI EN 45011.

 

L'altro riferimento normativo è il Regolamento UE 178 del febbraio 2002 che definisce più nel dettaglio la rintracciabilità come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a fare parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione". Il Regolamento ha, inoltre, istituito l'Autorità Europea per la sicurezza e ha stabilito con l'art. 18 che la rintracciabilità di filiera dal gennaio 2005 dovrà essere "disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinato alla produzione alimentare".

A oggi, il Parlamento Italiano attraverso il Collegato Agroalimentare della Finanziaria 2002 ha dato al Ministero delle Politiche Agricole ampia delega in materia di tracciabilità e sicurezza alimentare per arrivare all'attuazione pratica del suddetto regolamento; dalle parole del Ministro Alemanno si dovrebbe pervenire quanto prima a tale attuazione in accordo con i soggetti rappresentativi della filiera.

Va sottolineato, in ogni caso, che la responsabilità per danno da prodotto difettoso del produttore è già stata regolamentata nell'ordinamento italiano con il recepimento della Direttiva Europea del 85/374 attraverso il D.P.R. 224/88, peraltro successivamente esteso al produttore agricolo con il D. Lgs. 25/2001.

Per ulteriori informazioni:

http://www.politicheagricole.it

http://www.unicei.it

http://www.europa.eu.int

07/05/2004





        
  



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