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Approvato oggi in Consiglio regionale il disegno di legge della giunta regionale.

| ANCONA - Soddisfazione dell'assessore Marco Amagliani: “Finalmente la legge regionale, con regole chiare e certe per una materia fondamentale nel processo decisionale di salvaguardia dell'ambiente e del territorio.”

"Finalmente, dopo anni di attesa, anche la Regione Marche si dota di uno strumento legislativo organico e innovativo, per disciplinare la valutazione di impatto ambientale. Una materia fondamentale nel processo decisionale di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, che fino ad ora era stata regolata da un atto amministrativo, con tutti i limiti giuridici e di certezza interpretativa che ciò può comportare." 

E' il commento soddisfatto dell'assessore regionale all'Ambiente, Marco Amagliani, dopo l'approvazione, da parte del Consiglio regionale,  della proposta di legge di iniziativa della giunta "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale."

 "La legge è senz'altro innovativa – spiega Amagliani - perché semplifica le procedure e si caratterizza  per l'interdisciplinarietà e  l' integrazione con altre leggi regionali di settore e non. Ad esempio,  riunifica le procedure disseminate nelle specifiche normative, come quella sulle attività estrattive." "Inoltre – ha proseguito -  sviluppa ed attua in ogni suo aspetto le indicazioni e i criteri contenuti nell'Atto di Indirizzo del 1996 che a tutt' oggi, nonostante i successivi interventi di integrazione, costituisce la normativa quadro in grado di fungere da indirizzo per i legislatori delle varie Regioni."

Amagliani ha poi sottolineato che "questa nuova legge favorisce al massimo la partecipazione pubblica.  Lo scopo è quello di ridurre e gestire, nel modo più trasparente possibile, i conflitti tra le varie parti in gioco. Infatti  è previsto che «chiunque»- tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione- intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, possa presentare all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di V.I.A."

La nuova normativa regionale rappresenta il formale recepimento delle Direttive Europee –85/337/CEE e, nelle sue linee essenziali, della direttiva 97/11/CEE e la necessaria attuazione del D.P.R. 12 aprile 1996 . In 21 articoli sono compresi i principi fondamentali della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, con una stesura sintetica e chiara nell'articolato che, in particolare, prevede:

• l'individuazione di un'autorità competente in materia di V.I.A.: l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria. Inoltre,  in merito a particolari tipologie progettuali, individua come autorità competente ad effettuare le procedure di V.I.A le Province.

• dispone l'incremento delle soglie di accesso alle procedure di V.I.A (nella misura del 30 %) con riferimento alle imprese ubicate nelle aree industriali ecologicamente attrezzate o per imprese che abbiano ottenuto certificazioni in materia ambientale.

• per tutti i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali devono essere ridotte del 50%. Coerentemente alla scelta compiuta dall'«atto di indirizzo e coordinamento» del 1996 secondo la quale la sottoposizione o meno alla procedura di V.I.A. viene fatta dipendere non soltanto dal tipo di opera da realizzarsi, ma dall'ubicazione della stessa. Restano in ogni caso esclusi dalla procedura di V.I.A. gli interventi disposti in via d'urgenza per salvaguardare l'incolumità delle persone.

•  introduce importanti strumenti di semplificazione procedimentale (conferenza dei servizi decisoria, sportello unico, autorizzazione integrata art. 13 e 14).

• opera una riunificazione delle procedure di VIA delle specifiche normative di settore. Emblematico è il riallineamento nell'unica procedura standard regionale di V.I.A. delle attività estrattive.

• sostituisce ed assorbe la verifica di compatibilità paesistico-ambientale ai sensi del PPAR.    

06/04/2004





        
  



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