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Progetto di legge

San Benedetto del Tronto | Scaltritti – Franci presentano l'ipotesi di un testo unificato.

di Roberta De Angelis

Onorevoli colleghi, prima di illustrare il testo unificato delle proposte di legge Scaltritti (A.C.3801) e Franci (A.C.3300), che il comitato ristretto ha elaborato e sottopone a questa commissione, voglio esprimere alcune considerazioni preliminari sul settore della pesca marittima professionale. Il comparto ha una produzione lorda vendibile di quasi 4000 miliardi di vecchie lire e occupa circa 40.000 addetti, ma vale molto di più se si prende in considerazione tutta la filiera e l'indotto che ne deriva. L'attività costiera rappresenta circa il 60% della nostra produzione con la conseguenza che il futuro della marineria peschereccia italiana sarà strettamente legato alla politica della pesca che verrà attuata dalla Comunità Europea nel Mediterraneo e agli accordi che saranno stipulati con i Paesi riviareschi extraeuropei.

All'interno di questa cornice è necessario avviare con urgenza una politica della flotta che modifichi e modernizzi la tipologia dei pescherecci che praticano la pesca locale e ravvicinata, allontanandone il più possibile l'attività dalla costa. In questo modo diventa possibile attuare una gestione delle risorse lungo la fascia costiera e nelle altre aree di riproduzione e accrescimento, con la costituzione di zone di tutela biologica permanente o temporanea precluse alla pesca, capaci di favorire la ricostituzione degli stock ittici. Il problema è della massima urgenza, perché l'uso di strumenti e tecnologie di pesca sempre più sofisticati ha portato negli ultimi anni ad incidere sulla consistenza dei riproduttori delle specie bersaglio, con il rischio di ridurre irrimediabilmente la massa alieutica.

Quindi la crisi delle risorse, l'aumento dei costi di gestione, i maggiori investimenti necessari per adeguarsi alle norme di igiene e sicurezza a bordo comportano un calo nella redditività d'impresa tale da rendere possibile una irreversibile destrutturazione dell'attività ittica nazionale, già pesantemente gravata dalla forte anzianità delle imbarcazioni e dalla carenza di ricambio generazionale. I tempi non consentono più ulteriori indugi e la proposta di legge che ci accingiamo ad esaminare, va nella direzione di aiutare il superamento dei problemi cercando di non interferire con la riforma legislativa che sta attuando il Governo a seguito della delega conferitagli con la legge 38/2003.

In questi mesi abbiamo dovuto tener conto della complessità dell'attuale quadro normativo istituzionale, caratterizzato da un lento, ma irreversibile, processo di potenziamento delle autonomie locali e di trasferimento di poteri, di funzioni e di risorse dallo Stato alle Regioni, in cui è coinvolto anche l'attuale ordinamento della pesca marittima, e spesso per questo ci siamo trovati in forte difficoltà. Il d.lgs.143 del 1997 ha trasferito alle Regioni tutte le funzioni in materia di pesca, riservando comunque la gestione delle risorse ittiche di interesse nazionale al Ministero per le politiche agricole. Alla fine della scorsa legislatura è sopravvenuta la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, che ha complicato il quadro di riferimento normativo del settore ittico, tanto che è crescente il contenzioso tra le Regioni e lo Stato sia di fronte alla Corte Costituzionale che alla giustizia amministrativa.

E' anche per questo che si fa sempre più pressante la necessità di rivedere l'articolo 117 della Costituzione, per fare in modo che alcune competenze rientrino, nell'interesse di tutti, allo Stato. Ma i problemi per la pesca non si fermano alle disposizioni costituzionali: che dire infatti della piccola pesca costiera a strascico, tra le tre e le sei miglia? Molti pescatori con le loro famiglie si trovano in condizioni difficili soprattutto nel mare Adriatico. Per questo nel testo unificato c'è una misura specifica a favore della piccola pesca costiera, con un  congruo stanziamento per favorire e rendere indolore la fuoriuscita dal settore. Ricordo che in merito vi è anche un esplicito impegno del Governo attraverso l'approvazione in Assemblea dell'ordine del giorno Scaltritti 9/04489/048, presentato durante l'esame della finanziaria 2004.

Un altro problema di grande attualità per il settore è la costituzione unilaterale da parte della Croazia di una "zona di protezione ittica e ambientale" che si estenderebbe dalla costa croata fino alla linea mediana dell'Adriatico e che rischia di diventare effettiva nell'ottobre di quest'anno. Su questa questione c'è un forte impegno del governo che, attraverso il sottosegretario alla pesca On. Scarpa e il Sen. Antonione sottosegretario agli esteri, sta conducendo in via diplomatica e ministeriale un'azione efficace tesa a risolvere la questione. Ricordo inoltre che sull'argomento vi è stata la risoluzione in Commissione Scaltritti 7/00317.

Venendo al testo unificato oggetto di questa relazione, vorrei sottolineare che esso ha trovato il consenso generale delle forze di maggioranza e di opposizione, poiché tende a dare risposta a esigenze di carattere: organizzativo, economico, amministrativo, fiscale, sanzionatorio e di protezione delle risorse ittiche. Il testo unificato è scaturito dal lungo lavoro del Comitato, che si è trovato a non confliggere, come ho già detto, con la predisposizione in corso dei testi legislativi derivanti dalla legge delega, e con altri percorsi normativi, come i decreti legge, che di tanto in tanto hanno rallentato l'iter dei lavori. Penso di poter essere ottimista per una rapida conclusione, in quanto la volontà politica parlamentare è sancita dalla larga condivisione del testo e il sollecito che in questi giorni è stato fatto dal Governo, attraverso il sottosegretario Scarpa, è di buon auspicio perché sottolinea un accordo generale e rende ottimisti per il reperimento delle risorse necessarie alla copertura del provvedimento.

Venendo a descrivere l'articolato desidero ringraziare i colleghi per il proficuo lavoro svolto in Comitato Ristretto:

L'articolo 1 introduce i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca che, su incarico del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli organismi pagatori, effettuano, senza interferire con le specifiche competenze dei professionisti, per conto dei pescatori diversi servizi, quali la tenuta e eventualmente la conservazione delle scritture contabili; l'assistenza nella predisposizione delle domande di ammissione a contributi comunitari, nazionali e regionali. I CASP vengono istituiti dalle associazioni nazionali cooperative ed armatoriali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali. Si tratta quindi di centri per semplificare, snellire e rendere meno difficoltosa la vita a chi opera nel settore. L'istituzione e il primo avviamento dei CASP è finanziato attraverso i fondi riscossi dallo Stato per il rilascio delle autorizzazioni alle pesche speciali.

L'articolo 2 introduce alcune misure di razionalizzazione e di incentivazione al settore della pesca marittima:  1) autorizzando  il CIPE ad individuare, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse per consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi dell'Iniziativa Pesca, una delle Iniziative Comunitarie del periodo di Programmazione 1999-2006, affidati alla realizzazione o al controllo delle Regioni nonché dei centri di servizi delle associazioni nazionali della pesca. Si tratta delle somme di parte nazionale già stanziate per il cofinanziamento comunitario e in realtà non utilizzatte. 2) equiparando la pesca al settore agricolo nell'esenzione totale dell'imposta di bollo sulle domande per finanziamenti comunitari, nazionali o regionali. 

 3) destinando almeno il 20% degli stanziamenti per la programmazione negoziata nel settore primario, di cui alla finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n.350), alla realizzazione di contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.  Le misure di questo articolo non recano nuovi oneri per lo Stato, ad eccezione dell'esenzione dall'imposta di bollo che in realtà configura minori entrate: si prevede un fabbisogno di un milione di euro all'anno per la copertura del comma due. La copertura viene trovata nella tabella A del Ministero delle Politiche agricole.

L'articolo 3 definisce giovane l'imprenditore ittico che ha un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di applicazione delle misure di sostegno, inoltre estende a questo le disposizioni di cui alla legge 44 del 1986, sulle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno.

L'articolo 4 inserisce le associazioni nazionali cooperative ed armatoriali della pesca tra le parti che devono fornire un parere alle Regioni per la predisposizione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo secondo la legge 400/1993.

L'articolo 5 disciplina le zone di tutela biologica e le aree di tutela temporanea precluse alla pesca: si tratta di una misura per  limitare lo sforzo di pesca e per favorire la ricostituzione degli stocks ittici. Il Ministro delle Politiche agricole ha il compito di disciplinare le zone di tutela biologica, nonché le aree di tutela temporanea stagionalmente precluse alla pesca, professionale e sportiva, e di determinarne le relative modalità di attuazione.

L'articolo 6 dispone una moratoria per l'istituzione di nuove riserve marine, finchè non vengano ben delimitati i punti esterni dei parchi e delle riserve marine attualmente esistenti: l'obiettivo è quello di salvaguardare i pescatori professionali da pesanti sanzioni per essere stati trovati a pescare in aree protette, quando esse non erano state adeguatamente segnalate.

L'articolo 7 interviene direttamente sul codice della navigazione: la sanzione per la mancata tenuta dei libri di bordo viene infatti ridotta ad un quarto e cioè l'originaria sanzione amministrativa da circa 1500 euro a 9000 euro è ridotta rispettivamente a 325 e 2250 euro, se il fatto è commesso con l'impiego di una nave da pesca.

L'articolo 8  va a sanare una svista commessa nel "decretone" sui Consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore della pesca: il decreto-legge 269/2003, convertito nella legge 326 del 24 novembre 2003, contiene all'articolo 13 la nuova disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi stabilendo una serie di regole per la costituzione e il funzionamento dei consorzi di garanzia dei fidi operanti nei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura, omettendo qualsiasi riferimento all'esercizio dell'attività di garanzia nel settore della pesca e dei servizi ad essa collegati. L'articolo 8, dunque, introduce alcune modifiche al richiamato articolo 13 ove si tiene conto del ruolo e dell'importanza dei confidi nel settore della pesca.

L'articolo 9 interviene in materia di piccola pesca costiera a strascico tra le 3 e le 6 miglia allo scopo di consentire la riduzione dello sforzo di pesca e di favorire la fuoriuscita dal settore in maniera indolore per gli operatori del settore: si autorizza così una spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2004, quale misura di accompagnamento sociale per le imbarcazioni che usufruiscono del ritiro definitivo dell'unità con i fondi SFOP 2000-2006. Sarà poi un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire con chiarezza i parametri per poter aderire alle misure di abbandono, anche in ottemperanza alle normative comunitarie. A tal riguardo ricordo che presso la Direzione Generale della Pesca, è operativo un tavolo di lavoro, istituito dal Sottosegretario Paolo Scarpa, che sta tentando di risolvere questo difficile problema per molte marinerie nazionali.

L'attuazione di tale misura consentirebbe di raggiungere importanti obiettivi non solo sotto il profilo sociale, ma anche economico e biologico: verrebbe a ridursi, infatti, lo sforzo di pesca in prossimità della costa dove si registra un'alta concentrazione di specie ittiche nonché di forme giovanili. D'altro lato, sotto il profilo economico, una riduzione volontaria delle imprese di pesca dedite allo strascico costiero produrrebbe innegabili benefici per gli altri operatori della piccola pesca tradizionale autorizzati all'uso di reti non da traino, segmento artigianale ad alto valore aggiunto, caratterizzato da un minor impatto ambientale e a più alto tasso di stagionalità, fortemente esposto alle oscillazioni del mercato.

L'articolo 10 estende al settore ittico i sostegni per la predisposizione di accordi di filiera di cui all'articolo 66 della finanziaria per il 2003 (l. 27 dicembre 2002 n.289). Inoltre si prevede anche per le imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci, la possibilita del ricorso al credito di imposta in analogia a quanto accade per il settore agricolo in base alla legge 8 agosto 2002, n.178, successivamente modificata dalla legge 27 dicembre 2002, n.289.

L'articolo 11 prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotti un piano ad hoc per la promozione della qualità e per la diffusione degli strumenti di valorizzazione dei prodotti ittici. La finalità di tale articolo  è quella di rafforzare il ruolo del settore nell'ambito dell'economia dell'alimentazione e di favorire l'integrazione tra impresa ittica e sistema locale attraverso le produzioni tipiche. Il tema della qualità dei prodotti è ormai avvertita in tutti i comparti della filiera agroalimentare e costituisce sicuramente una delle leve fondamentali per assicurare anche al settore ittico un pieno sviluppo economico e un incremento della redditività delle imprese. E' infatti da tutti condiviso che, se la sicurezza alimentare costituisce una domanda ineludibile dei consumatori e un'esigenza imprescindibile per i produttori, la scelta della qualità offre, a sua volta, un elemento aggiuntivo che contribuisce a migliorare la competitività dell'intero sistema.

L'articolo 12, interviene a sostegno dei pescatori danneggiati dal fenomeno della mucillagine. A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 22/12/2000, gli armatori hanno presentato istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali per richiedere il previsto contributo, quale ristoro per i danni arrecati all'attività di pesca, nell'estate del 2000, dalla presenza delle inflorescenze algali (mucillagine) nel Mare Adriatico.  Ad oggi, alcuni armatori sono ancora in attesa di ricevere tale indennizzo, nonostante le Capitanerie di Porto interessate abbiano attestato la riduzione della normale attività peschereccia nel periodo di giugno e luglio 2000, rilevando altresì la sensibile diminuzione delle transazioni di prodotto ittico nell'ambito dei mercati locali. L'articolo in oggetto consente di rimuovere il limite contenuto nella normativa, consentendo di riconoscere a tutti gli armatori danneggiati i benefici di legge, in considerazione della effettività del nocumento subito per l'emergenza mucillagine.

L'articolo 13 reca misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1 dei fondi strutturali relativi alla programmazione 2000-2006. Alcune regioni in phasing out dall'obiettivo 1 non hanno previsto alcun intervento a favore della propria marineria, pertanto con questo articolo si interviene con incentivi alla flotta onde evitare discriminazioni rispetto alle altre marinerie europee. L'articolo, pertanto, assegna una dotazione finanziaria sufficiente per liquidare le pratiche relative agli arresti definitivi, agli ammodernamenti e alle nuove costruzioni di navi da pesca.

L'articolo 14 istituisce  un Fondo per l'attuazione della Politica comune della Pesca nel Mediterraneo. La riforma della politica comune della pesca pone alle Amministrazioni nazionali il problema di migliorare l'efficienza delle proprie azioni e degli interventi in favore del settore ittico. A tal proposito faccio rilevare che le Associazioni della pesca hanno ricoperto, negli ultimi decenni, un ruolo centrale nella definizione e nella concreta gestione della politica settoriale, promuovendo il processo di modernizzazione strutturale e lo sviluppo economico del comparto ittico, attraverso la tutela del lavoro degli associati e la valorizzazione della produzione nazionale. Tali strutture, riconosciute anche a livello comunitario, hanno una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale e possiedono professionalità e strutture in grado di soddisfare la domanda di assistenza tecnica espressa dalle imprese di pesca. In tale ottica, l'articolo prevede la costituzione di un apposito fondo per l'attuazione della riforma della politica comune della pesca, anche in collaborazione con le strutture associative.

L'articolo 15, prevede la rateizzazione degli importi che debbono essere restituiti all'UE in ottemperanza alla decisione comunitaria di annullare la misura finanziaria, prevista dal decreto legge 541/1994 convertito in legge 655 del 1994,, finalizzata alla ricapitalizzazione delle cooperative della pesca, in considerazione della debole struttura finanziaria delle cooperative interessate.

Una dilazione su base pluriennale, infatti, potrebbe consentire alle cooperative interessate di mitigare gli effetti negativi e quindi controllarli più facilmente anche attraverso una ristrutturazione finanziaria mirata. Senza tale articolo, la restituzione di contributi, già da tempo utilizzati nell'economia di ciascuna impresa, rischia di determinare le premesse di un dissesto economico-finanziario che per molte cooperative sarebbe irreversibile. Infatti, la situazione di liquidità della maggior parte di esse, anche in considerazione della difficile congiuntura per il settore, è già estremamente tesa e potrebbe tramutarsi in situazioni di insolvibilità.

In conclusione va rilevato che indubbiamente le proposte oggetto di questa relazione non risolvono la totalità dei problemi che affliggono il settore ittico, ma, insieme ai decreti legislativi che stanno per essere emanati, possono contribuire a rendere più completa la risposta di modernizzazione del settore, fortemente attesa dal comparto ittico.

In allegato la bozza complete della proposta di legge

23/03/2004





        
  



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